Certificazioni penali per i volontari, rientra l’obbligo per le associazioni

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Secondo una circolare del Ministero della giustizia, l’obbligo scatta solo in caso di rapporti di lavoro. La richiesta può essere chiesta dal titolare dell’azienda

Rientra l’allarme lanciato da migliaia di associazioni di volontariato e di attività sportiva, oltre che dalle categorie maggiormente interessate ai rapporti di lavoro con minori: secondo una nota esplicativa rilasciata dal Ministero della giustizia, l’obbligo previsto dal decreto legislativo (entra in vigore il 6 aprile) che attua la direttiva dell’Unione europea relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile non si applica ai volontari e comunque di chi non abbia un rapporto contrattuale di lavoro.

Il decreto prescrive che il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”, deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, questo al fine di verificare l’esistenza di condanne o di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L’obbligo di tale adempimento sorge ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, se si avvale di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

Il Ministero di Giustizia ha sottolineato nella nota esplicativa che nella prima fase di applicazione p consentito il rilascio di un’autocertificazione da parte del lavoratore, purché sia stata nel frattempo presentata la domanda di rilascio del certificato. Il Ministero ha, inoltre, confermato che il certificato dovrà essere richiesto dal datore di lavoro, e non dal lavoratore, superando gli aspetti di riservatezza personale.

Secondo queste nuove disposizioni, l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale non grava su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.