GI CI vince anche in appello contro l’Agenzia delle Entrate

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Trissino (Vicenza). Sentenza di appello favorevole per Gi CI snc di Trissino, l’azienda di stampaggio materie plastiche di Verletti Armando, a cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la compensazione di un credito iva del 2004 per un ammontare di 95 mila euro incluse sanzioni ed interessi.

La vicenda prende l’avvio nel 2010 quando la società viene sottoposta, da parte dell’Ufficio di Arzignano dell’Agenzia delle Entrate, ad un controllo relativo all’anno di imposta 2004. La società, che aveva versato regolarmente le imposte, ignorava che il commercialista L.G., che l’assisteva all’epoca dei fatti, non avesse regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi. È stata proprio questa omissione del professionista a far scattare i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate che, conseguentemente, aveva ricostruito la posizione fiscale dell’azienda dai documenti contabili e dai versamenti delle imposte ricevuti, accertando una minore imposta versata di circa 2 mila euro e riconoscendo un credito iva di circa 35 mila euro.

Successivamente nel 2012, la società ha ricevuto un atto di recupero del credito di circa 95 mila euro di cui 55 mila per imposte non versate, sempre relative all’anno 2004, ed il restante di sanzioni ed interessi.

La società ha impugnato l’atto di recupero del credito innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, difesa dal dottore commercialista Mara Pilla, partner dello studio DTA in Vicenza, ottenendo una sentenza favorevole perchè disconoscere a posteriori i conteggi effettuati dall’Ufficio di Arzignano dell’Agenzia delle Entrate, da cui era emerso un credito finale iva di circa 35 mila euro, comporterebbe un fenomeno di doppia imposizione che è vietato dal sistema tributario italiano.

Contro la sentenza di primo grado favorevole all’azienda, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale che, presieduta dal giudice Nicolò Tamborra, ha respinto il ricorso, confermando la sentenza favorevole di primo grado e condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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