Venezia Terminal Passeggeri, la Commissione Tributaria Regionale conferma la decisione di primo grado: l’ICI al Comune di Venezia non è dovuta.

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La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha confermato la decisione di primo grado a favore di VTP: la banchina del terminal veneziano delle crociere non deve pagare l’ICI al Comune di Venezia.

Venezia Terminal Passeggeri – assistita da GBA studio legale e tributario con i partner commercialisti Marco De Marchis, Guido Gasparini Berlingieri e l’avvocato Massimiliano Leonetti – ha ottenuto la conferma dell’annullamento dei provvedimenti, già dichiarata in primo grado, con cui il Comune di Venezia chiedeva il pagamento dell’ICI per gli anni dal 2009 al 2011.

Secondo il Comune lagunare la banchina, i parcheggi e gli edifici collegati erano da classificare come beni demaniali non strettamente soggetti alle attività portuali e, di conseguenza, soggetti all’imposizione dell’ICI. Di diverso parere la Commissione Tributaria Provinciale che, nel 2017, aveva accertato che la banchina è strumentale al Terminal Marittimo, poichè viene utilizzata come attracco di aliscafi, traghetti, piccole navi da crociera, e per lo sbarco/imbarco di TIR dalle navi traghetto. L’ICI non è dovuta – aveva statuito la CTP in primo grado lo scorso anno – perché si tratta di fabbricati e banchine collegati alla destinazione portuale del Terminal Marittimo. Un’area dove si svolgono attività che rappresentano servizi di accoglienza, indispensabili per gli utenti del traffico portuale sia merci che passeggeri, tra cui i depositi per le provviste di bordo, i parcheggi e le banchine.

Una decisione non gradita al Fisco che aveva proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Così la Commissione giudicante, presieduta dal giudice Angelo Risi, lo scorso 20 novembre ha confermato le tesi della difesa di Venezia Terminal Passeggeri (VTP) e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite del secondo grado. Infatti le unità immobiliari del Terminal, tra cui le banchine, fanno indissolubilmente parte del compendio destinato al traffico marittimo e alle operazioni collegate al trasporto marittimo, trattandosi di porzioni di una banchina destinata ad attività strettamente funzionali al servizio del trasporto marittimo. Di conseguenza il classamento catastale delle banchine deve essere (E/1) – il medesimo del Terminal Marittimo, che senza le banchine non potrebbe essere operativo – per il quale è prevista l’esenzione dall’ ICI.

Scopri tutti gli incarichi: Massimiliano Leonetti – GBA Legale e Tributario; Guido Gasparini Berlingieri – GBA Legale e Tributario; Marco De Marchis – GBA Legale e Tributario;