Amministratore di sostegno: una figura sempre più rilevante nelle attività giuridiche

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Convegno di aggiornamento degli operatori a Rovereto

Un pubblico interessato era presente al corso di formazione “Quale uso corretto del denaro” organizzato da Cedas Rovereto durante il quale sono stati presentati i punti salienti che contraddistinguono la figura dell’amministratore di sostegno. Tale figura trova le sue profonde origini nel diritto romano – dichiara l’avv. Del Bosco – ordinamento che tutelava la persona considerata come essere singolo, e non come elemento di una comunità, come prospettavano altri ordinamenti. Prima che la legge n. 14 del 19 gennaio 2004 disciplinasse le norme concernenti relative all’amministratore di sostegno, nel nostro ordinamento esisteva (ma esiste tutt’ora, anche se con minor portata) un’altra figura (“negativa”), il tutore, che si occupava della protezione del persone che si potevano trovare in una posizione simile a quella del beneficiario. L’amministratore di sostegno, nominato dal Tribunale con apposito decreto, (ex art. 404 codice civile, “la persona che per effetto di un’infermità, ovvero di una menomazione psichica o fisica, si trova nella impossibilità, anche parziale e temporanea di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno”), deve provvedere sopratutto al soddisfacimento degli interessi “economici” del beneficiario, anche se normalmente è necessario che interagisca con i servizi presenti sul territorio, quali il servizio sociale, le numerose associazioni che si occupano di persone disabili, anziani, ecc. e il servizio sanitario, per un pieno soddisfacimento di tutti gli interessi.

In sostanza l’amministratore di sostegno si deve attenere rigorosamente ai compiti che gli vengono affidati dal giudice tutelare con il decreto di nomina che possono riguardare: l’utilizzazione delle somme di denaro del soggetto sottoposto a tutela, l’occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in suo godimento, della gestione del conto corrente bancario, presentare dichiarazioni tributarie (ad esempio, redditi e Ici) e intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione.

Di particolare rilevanza possono essere le attribuzioni dell’ amministratore di sostegno in campo sanitario, in quanto lo stesso può essere nominato nel caso in cui ci sia una persona che debba essere sottoposta ad un intervento chirurgico ritenuto vitale, ma questa non sia in grado di esprimere la propria volontà (con un decreto di nomina 2009 il Tribunale di Palermo ha ammesso la nomina di un amministratore di sostegno nel caso in cui ci sia una persona che debba essere sottoposta ad un intervento chirurgico ritenuto vitale, ma questo non sia in grado di esprimere la propria volontà).

In provincia di Trento è stata emanata la legge 16/2011 che si pone come obiettivo la promozione della figura dell’ amministratore di sostegno attraverso una rete che coinvolge soggetti pubblici e privati, attraverso un’azione di formazione e informazione, anche attraverso un’attività di supporto e promozione di percorsi di mutualità tra amministratore di sostegno, soggetti tutelati e beneficiari.

Umberto Stenico