La Corte Costituzionale sentenzia a favore delle autonomie speciali in tema di federalismo fiscale

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Le norme fiscali dello Stato possono applicarsi nelle regioni e province autonome solo previa trattativa con gli enti locali interessati

La Corte costituzionale ha emesso una sentenza che potrebbe stravolgere anche la revisione della spesa in procinto di essere attuata a livello locale. La regione Sicilia ha ottenuto una pronuncia favorevole dalla Corte Costituzionale sul federalismo fiscale e un riconoscimento delle prerogative dello Statuto speciale. Con la sentenza n. 178 depositata ieri, la Corte ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale delle norme del decreto legislativo n. 118 del 2011 sulle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione della legge sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009).

“In particolare, – si legge nella nota diramata dalla regione Sicilia – le norme impugnate prevedevano l’applicazione della normativa alle Regioni a Statuto speciale, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, dove non fossero stati tempestivamente definite dalle Commissioni paritetiche delle autonomie differenziate le norme di attuazione’.

La Corte Costituzionale, accogliendo la tesi della Sicilia, della Valle d’Aosta, del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, ha ribadito l’orientamento già emerso dalle precedenti pronunce che incentra sul negoziato tra Stato e Regione la sede per l’attuazione del federalismo fiscale nelle Regioni speciali ‘a tutela delle prerogative costituzionali riconosciute dagli Statuti”.

Si vedrà nelle prossime ore l’atteggiamento del Governo Monti rispetto alla sentenza, che andrà sicuramente attuata. Di fatto, le regioni e province speciali ora hanno un’arma in più per costringere Monti ad un atteggiamento istituzionale maggiormente rispettoso delle autonomie speciali, intavolando una trattativa piuttosto che imporre dall’alto tagli ad enti che in larga maggioranza sono esempio di virtuosità politica, istituzionale e finanziaria.