Riforma RC Auto. Stralciate le norme contestate dai consumatori e dai carrozzieri

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Fogarollo Silvano -  carrozzieri2 1Fogarollo (carrozzieri): “bene stralcio dell’art.8 su riforma Rc Auto dal Decreto Destinazione Italia»

Consumatori e carrozzieri sono soddisfatti per lo stralcio del contestatissimi articolo 8 riguardante la riforma dell’assicurazione responsabilità civile auto dal decreto legge “Destinazione Italia” in via di conversione al Senato.

«Esprimiamo grande soddisfazione per lo stralcio» commenta a “caldissimo” Silvano Fogarollo, presidente nazionale e regionale Veneto di Confartigianato Carrozzieri il quale sottolinea come «norme come quelle sulla riforma dell’Rc Auto, che mettono mano ad un mercato complesso e toccano i diritti dei cittadini e l’attività di migliaia di imprenditori, hanno necessità di essere ben ponderate».

«E’ una vittoria che “parla” veneto –prosegue Fogarollo – non solo per il fatto che io sia padovano, ma per il grande impegno che tutte le Associazioni/Unioni provinciali della nostra regione hanno profuso in questi mesi di battaglia. Un gruppo dirigente straordinario che ha portato, alla assemblea di sabato scorso a Vicenza, oltre 250 carrozzieri. Anche questa volta il piccolo “Davide” ha abbattuto il gigante “Golia”»!

La soppressione delle lettere d) e f) dell’art. 8, comma 1 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, era la richiesta di emendamento principale della Confartigianato e delle associazioni consumeristiche. La proposta di emendamento soppressivo della lettera d) risultava mirata a tutelare la libertà di concorrenza nel mercato dell’autoriparazione assicurando in capo al danneggiato la libertà di scelta delle imprese di autoriparazione di fiducia ed evitando forme di abuso di posizione dominante da parte delle imprese di assicurazione. La soppressione della lettera f) mirava invece a sopprimere il divieto di cessione del diritto al risarcimento del danno previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f), in base al quale è facoltà dell’impresa assicuratrice di prevedere che il diritto al risarcimento dei danni non sia cedibile a terzi senza il proprio consenso. Tale facoltà comportava una ingiustificata e grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute e disciplinate dal Codice Civile (articoli 1260 cc e seguenti) e attribuisce indebitamente alle imprese di assicurazione una posizione del tutto inopportuna di maggior forza contrattuale.