Il Comune di Trento vince al Tar contro Siram nell’appalto calore

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Trento. Il Tar della provincia autonoma di Trento ha respinto il ricorso di Siram S.p.a., capogruppo mandataria dell’a.t.i. con le imprese Grisenti s.r.l. e Leveghi S.r.l., in relazione all’aggiornamento del prezzo per l’erogazione del servizio di riscaldamento nel c.d. “appalto calore”.

Siram spa è difesa dall’avvocato Alfredo Bianchini partner dello studio legale Bianchini, Busetto, Munari in Venezia-Mestre e dall’avvocato Roberta de Pretis dell’omonimo studio legale in Trento.

L’avvocato Angela Colpi dell’avvocatura comunale, difende il Comune di Trento.

“L’a.t.i. costituita tra le imprese Siram S.p.a. (capogruppo), Grisenti S.r.l. e Leveghi S.r.l., – si legge in sentenza – si aggiudicò la gara indetta dal Comune di Trento per l’appalto del servizio di gestione integrata degli impianti termici (inclusa la fornitura del combustibile), nonché degli impianti di climatizzazione, elettrici, fotovoltaici, di trasmissione dati, telefonici, antintrusione e antincendio degli immobili di pertinenza dell’Amministrazione.”

Il contratto di appalto della durata di cinque anni prevedeva la possibilità di revisionare i prezzi del gas secondo gli aggiornamenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) per le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ma il Comune di Trento ha respinto le numerose richieste di revisione da parte di Siram, non condividendo la metodologia di calcolo degli ulteriori importi richiesti da Siram.

Il Tar Trento ha confermato la correttezza dell’operato del Comune di Trento ribadendo che, nel caso in questione, la corretta applicazione della revisione del prezzo, secondo il codice degli appalti non riguarderebbe i maggiori costi per l’impresa, come nei conteggi presentati da Siram, ma il maggior prezzo del servizio, perché “l’intenzione del legislatore – continua la sentenza – è quella di porre a carico della pubblica amministrazione non gli incrementi dei costi medi dell’impresa, ma l’incremento della variazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti” Di conseguenza “solo il prezzo formatosi sul mercato di riferimento – come, in questo caso, quello liberamente scelto dalle parti: la tariffa combustibile aggiornata periodicamente dall’AEEG – consente di ancorare il meccanismo di revisione ad un criterio univoco tale da conservare l’equilibrio del sinallagma contrattuale. All’opposto, non è possibile parametrare il meccanismo della revisione dei prezzi agli ulteriori “costi sostenuti dall’impresa”, quali quelli di approvvigionamento”, come preteso da Siram.

Il Tar Trento, presieduto dal giudice Roberta Vigotti, con sentenza pubblicata il 2 dicembre scorso ha respinto il ricorso di Siram.

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