Fahrenheit vince contro l’Agenzia delle Entrate

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Vicenza. La Commissione Tributaria Provinciale del capoluogo berico, presieduta dal giudice Sabino Giarrusso, con la sentenza pubblicata lo scorso 8 novembre, ha dato ragione a Fahrenheit srl, assistita dal dottore commercialista Mara Pilla partner dello studio DTA – Difensori Tributari Associati in Vicenza.

Fahrenheit ha ottenuto l’annullamento di un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Vicenza nei confronti della società HDA Due srl, successivamente incorporata da Fahrenheit, relativo alle imposte Ires, Irap ed Iva dell’anno 2006.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad HDA Due srl (ora Fahrenheit srl), che all’epoca dei fatti si occupava della attività di logistica distributiva delle riviste dell’editore E-Polis, i costi di produzione relativi alle fatture ricevute dal fornitore Edilmec Veronesi a cui aveva appaltato la distribuzione delle riviste nella provincia di Verona. L’accertamento ad HDA Due srl era scaturito dopo una verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate di Padova alla ditta Edilmec Veronesi, in cui era emerso che la ditta non possedeva i mezzi e gli strumenti per effettuare l’attività di distribuzione delle riviste appaltata da HDA Due.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza ha accolto il ricorso ed annullato l’avviso di accertamento dando ragione a Fahrenheit e condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese. Secondo la sentenza l’Agenzia delle Entrate di Vicenza, in violazione dello Statuto del Contribuente, non aveva rispettato il contraddittorio procedimentale prima della notificazione dell’accertamento. Inoltre i giudici tributari vicentini hanno ritenuto che se l’Agenzia delle Entrate avesse correttamente instaurato il contraddittorio con il contribuente “avrebbe valutato gli elementi impositivi con conclusioni diverse” da quelle riportate negli avvisi di accertamento”. I documenti prodotti da Fahrenheit relativi al risultato della gestione caratteristica, hanno dimostrato “un avvicendarsi dei fornitori scevro da anomalie economico-commerciali, e dalle alternanze dei risultati economici tipici dei contesti compromessi dal ricorso alla falsa fatturazione. Il ricarico impiegato – continua la sentenza – appare in linea con l’andamento del mercato, rende ragione dell’utilizzo dei servizi, remunera il capitale circolante impiegato.”

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