Itas ottiene il rinvio alla Corte Costituzionale per il vaglio della legittimità dell’aumento dell’Ires

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Girardi Studio Legale e Tributario ha assistito Itas Vita di fronte alla commissione tributaria di secondo grado di Trento in merito a un aumento dell’imposta sulle società Ires di 8,5 punti percentuali rispetto alla ordinaria imposizione, deciso nel 2013.

Con ordinanza n. 25/2019 la commissione tributaria di secondo grado di Trento ha deciso di rimettere alla Corte Costituzionale il vaglio della legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2, del D.L. 133/2013 che, nell’anno 2013, aveva previsto per banche e assicurazioni un aumento dell’imposta sulle società Ires di 8,5 punti percentuali rispetto alla ordinaria imposizione.

Il giudice tributario trentino, in seguito all’appello proposto da una società di assicurazione, ha ritenuto di condividere i dubbi di incostituzionalità sollevati da Massimo Basilavecchia e Diego Salvatore (partner di Girardi Studio Legale e Tributario), difensori dell’appellata società, ritenendo che la norma contestata andava a colpire in modo ingiustificato e discriminatorio solo alcuni settori economici, con violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La norma contestata traeva origine dalla volontà politica di trovare coperture finanziarie alla mancanza di gettito derivante dall’abolizione dell’Imu La questione posta è stata quella di stabilire se per reperire risorse finanziarie necessarie per realizzare l’obiettivo di abolizione dell’Imu sia stato legittimo attribuire il corrispondente onere finanziario alla contribuzione solo di alcune categorie appartenenti ad uno specifico comparto economico.

La ricorrente sosteneva, infatti, in primo luogo, che l’addizionale si rivelava costituzionalmente illegittima in quanto in palese violazione dell’art. 53 Cost. e, più precisamente, con il principio della capacità contributiva ivi declinato. In secondo luogo, affermava che l’addizionale si rivelava costituzionalmente illegittima perché in palese violazione dell’art. 3 Cost. e, più precisamente, perché in contrasto con il principio di eguaglianza ivi sancito, che costituisce il fondamento teorico dello scrutinio di ragionevolezza delle leggi, rientrante nelle competenze tipiche della giurisdizione della Corte Costituzionale.

La Commissione di Trento ha espresso il principio che il legislatore fiscale può indubbiamente attuare politiche solidaristiche e redistributive della ricchezza purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva e cioè chiamando a contribuire alle spese pubbliche, in egual misura, tutti i contribuenti.

Occorre considerare che le norme di cui al TUIR individuano il presupposto d’imposta ed i soggetti passivi, senza che la base imponibile e l’aliquota dell’imposta siano differenziati in dipendenza del settore in cui il reddito è prodotto, considerando il solo aspetto quantitativo. La Corte Costituzionale ha sempre ritenuto che l’importo del prelievo tributario debba essere lo stesso a parità di presupposto impositivo, laddove ha espressamente statuito che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi.

Il giudice di appello ha ritenuto, pur essendo temporaneo il carattere dell’addizionale, requisito considerato in altre decisioni della Corte Costituzionale come dirimente e sufficiente a escludere dubbi di incostituzionalità della norma impositiva, che nel caso di specie gli art. 3 e 53 Cost. sarebbero stati comunque violati, perché l’addizionale non risulta ancorata ad un indice di capacità contributiva e, dunque, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese operanti nei settori soggetti all’addizionale e le altre. L’ordinanza prosegue a motivare quest’ultimo aspetto e conclude ritenendo di concordare con le considerazioni sviluppate dalla società ricorrente e dunque sospende il procedimento e rimette gli atti alla Corte Costituzionale.

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