Golinrecycling vince contro il Fisco

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La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, presieduta dal giudice Massimo Scuffi, ha riconosciuto le ragioni della società bellunese Golinrecycling, assistita da GBA studio Legale e Tributario con l’avvocato Massimiliano Leonetti e i dottori commercialisti Marco de Marchis e Guido Gasparini Berlingieri, contro le pretese del Fisco.

Dopo una verifica della Guardia di Finanza, era stata l’Agenzia delle Entrate a contestare alla società contribuente la presunta annotazione in contabilità di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative agli anni dal 2011 al 2013, emettendo tre avvisi di accertamento per l’evasione di Ires, Irap e Iva, oltre ad un quarto avviso di accertamento a carico del socio Sirio Golin sul presunto presupposto dell’intervenuta distribuzioni di utili societari extra bilancio. Secondo il Fisco l’inesistenza delle operazioni era basata “sul presupposto che alcune società fornitrici e i trasportatori del materiale acquistato non avevano la struttura organizzativa per poter vendere/trasportare il materiale ferroso indicato nelle fatture”. Eccependo la mancanza della prova circa l’inesistenza delle operazioni contestate, la società Golinrecycling aveva presentato i ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno che li aveva respinti nel 2019, confermando gli atti impositivi del Fisco.

Quella dei giudici bellunesi è stata un decisione basata su delle indagini penali internazionali a carico di alcuni fornitori della Golinrecycling che avevano costituito una rete di 47 società, di cui 20 in Italia, per frodare il Fisco. I giudici di prime cure non avevano accolto le prove con cui la società contribuente aveva dimostrato la propria estraneità alla frode, respingendo il ricorso.

Una decisione che è stata appellata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, chiamata a pronunciarsi sulla decisione dei giudici bellunesi, ha annullato la sentenza di primo grado e dichiarato illegittimi gli atti impositivi dell’Agenzie delle Entrate condannandola al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

I giudici di secondo grado hanno così accolto le tesi dei difensori di Golinrecycling che hanno dimostrato l’estraneità alla frode internazionale della società sulla base del fatto che: (I) il Fisco “non aveva contestato irregolarità contabili a carico della contribuente, riconoscendo quindi come corretti sia i dati relativi alle rimanenze di magazzino iniziali e finali per tutte le annualità, sia i dati relativi alle vendite”; (II) “la società contribuente non era presente negli organigrammi delle società coinvolte nella frode internazionale”; (III) “i pagamenti delle fatture contestate erano stati effettuati con bonifici regolarmente documentati e non risulta provata alcuna retrocessione in contanti da parte dei fornitori delle somme da loro incassate”; (IV) la società contribuente “ha provato con tutta la documentazione in suo possesso e con le perizie depositate che le operazioni contestate sono realmente avvenute, soprattutto dimostrando che il volume delle vendite effettuate (non contestato dall’Ufficio) è giustificato solo considerando anche le quantità del materiale acquistato dai fornitori della rete sotto indagine”.

In conclusione la sentenza ha stabilito che “i dati contenuti nella perizia della società appellante e le relative conclusioni appaiono effettivamente credibili e confermano quanto affermato dalla Golinrecycling srl nella documentazione in atti, sull’impossibilità di aver venduto i quantitativi di materiale indicati in contabilità (e non contestati dall’Ufficio) se non avesse effettuato gli acquisti contestati. Pertanto gli avvisi di accertamento nei confronti della società per le annualità 2011/2013 devono essere annullati. Ne consegue l’annullamento anche dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio Sirio Golin per l’annualità 2011”, inoltre continua la sentenza – va comunque rilevato che l’operato dell’Ufficio non è stato corretto, avendo effettuato un “salto” nel trasferire al 100% i presunti utili extrabilancio a Sirio Golin, socio della Golinrecycling srl solo al 25%, poiché il restante 75% era in capo ad altra società.”

Così la CTR del Veneto, oltre ad aver annullato gli atti impositivi, ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Scopri tutti gli incarichi: Marco De Marchis – GBA Legale e Tributario; Guido Gasparini Berlingieri – GBA Legale e Tributario; Massimiliano Leonetti – GBA Legale e Tributario;