La Corte rigetta il ricorso di Rio San Severo Srl contro l’Agenzia delle entrate

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Rio San Severo Srl

La società immobiliare Rio San Severo srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2671/14 del 21 maggio 2014, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificatole dalla agenzia delle entrate in revoca delle agevolazioni sull’imposta di registro da essa fruite in relazione all’atto 13 dicembre 2007; atto con il quale essa aveva acquistato un immobile dichiarando l’intendimento di trasferirlo entro tre anni (art.1, co.1^, sesto periodo, tariffa parte prima allegata al d.P.R.131/86). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – il trasferimento in oggetto aveva riguardato un fabbricato fatiscente destinato alla demolizione ed alla ricostruzione; – queste operazioni, ed il reperimento di un acquirente, non potevano realisticamente essere compiute entro il ristretto termine utile di tre anni e ciò risultava chiaro, fin dall’inizio, alla società acquirente; – in definitiva, l’evento ostativo al trasferimento nei tre anni non era consistito nel sopravvenire di un fatto oggettivo imprevisto, di natura burocratica, ma proprio in una situazione preordinata rientrante nella consapevolezza e prevedibilità della società contribuente, come tale non identificabile nella forza maggiore esimente.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

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