Parpas S.p.A. vince anche in appello nel giudizio intentato da IMFU in Portogallo

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Il “Tribunal da Relação” (Corte d’appello) di Porto – collegio di tre giudici – anche in secondo grado ha riconosciuto in toto le ragioni di Parpas S.p.A., assistita nel procedimento dall’avvocato Gabriele Donà, managing partner di Donà Viscardini Studio legale e dalla senior lawyer Ana Isabel Gameiro dello studio Morais Leitão, Galvão Teles Soares da Silva & Associados.

Parpas S.p.A. – del Gruppo Parpas (leader mondiale nella progettazione e produzione di “centri di lavoro” per i settori aerospaziale e automotive) – nel maggio 2019 era stata convenuta in giudizio da IMFU-Indústria de Moldes, Ferramentas e Utensílios S.A. per la restituzione di circa 400 mila euro (oltre agli interessi di mora commerciale) che quest’ultima – a titolo di acconto per l’acquisto di due macchine del Gruppo Parpas – aveva versato a una terza società (poi fallita) che all’epoca dei fatti era agente commerciale del Gruppo Parpas per il mercato portoghese.

Parpas si era costituita in giudizio, affermando di essere all’oscuro della vendita delle macchine e del pagamento dell’acconto (da una parte) e che l’agente aveva agito oltre i poteri conferitigli dal contratto di agenzia (dall’altra).

In primo grado il giudice monocratico (Tribunale civile di Póvoa de Varzim) – con sentenza del 1° gennaio 2021 – aveva interamente accolto le difese di Parpas S.p.A., ritenendo: che non ricorressero i presupposti di legge per considerarla vincolata al negozio posto in essere dall’agente commerciale “infedele”; che l’agente avesse dunque agito, non “in nome e per conto” di Parpas S.p.A., ma quale autonomo venditore; che pertanto la mancata consegna delle macchine di Parpas S.p.A. a IMFU S.A. avesse costituito un inadempimento dell’agente nell’ambito di un proprio contratto, di cui Parpas non era parte.

In secondo grado il “Tribunal da Relação”, chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione proposta da IMFU S.A., con sentenza del 29 settembre 2021 ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado. In particolare, la Corte d’appello – procedendo a un approfondito riesame del contratto di agenzia, dei fatti e delle evidenze probatorie presenti negli atti di causa – ha ritenuto corrette, logiche e adeguatamente motivate le valutazioni del primo giudice; e soprattutto, ha considerato che non ricorressero le condizioni (cumulative) per applicare la speciale normativa portoghese che intende tutelare i diritti del terzo di buona fede che entra in relazione d’affari con un agente commerciale privo di poteri rappresentativi. Detto terzo, infatti, può esigere che il preponente rimanga comunque vincolato al negozio posto in essere dall’agente “infedele”, se processualmente risulti:

i) che esistevano ragioni – oggettivamente valutate (secondo le circostanze concrete) – che giustificassero l’affidamento del terzo;

ii) la buona fede del terzo (buona fede soggettiva, nel senso che il terzo non sapeva e non avrebbe potuto sapere della mancanza di poteri rappresentativi);

iii) che il preponente avesse contribuito (con il suo comportamento attivo od omissivo) all’affidamento del terzo quanto ai poteri rappresentativi dell’agente.

Nel caso di Parpas S.p.A., la Corte d’appello – al pari del primo giudice – ha concluso che non fosse stato provato il requisito sub i) e, soprattutto, che andasse categoricamente esclusa la sussistenza del requisito sub iii).

Scopri tutti gli incarichi: Gabriele Donà – Donà Viscardini; Ana Isabel Gameiro – Morais Leitao Galvao Teles Soares da Silva;