31 marzo 2022: fine dello stato di emergenza Covid in Italia o pesce d’aprile anticipato?

Lo stato di emergenza e i dpcm sono illegittimi: sentenza del Tribunale di Pisa. 

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stato di emergenza

Il dado sarebbe tratto: il 31 marzo 2022 lo stato di emergenza decretato dal governo BisConte e rinnovato più volte anche dal governo Draghi dovrebbe finalmente cessare, anche se con esso non tutti gli “allegati” ad iniziare dal green pass che un ministro alla Sanità ormai senza Speranza si ostina a non volere cancellare, nonostante l’enormità dei danni sociali ed economici che ha causato.

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Prendiamo per buone gli impegni di Draghi e dalla fine di marzo – che anticipa di 24 ore una data ben più birichina: c’è da pensare male? – dovrebbero cessare una serie di obblighi per il venire meno degli effetti della pandemia da Covid-19.

Le prime conseguenze si dovrebbero avere sul comparto del turismo, con l’abolizione dell’obbligo di quarantena per tutti i turisti extra UE, anche se nel provvedimento c’è la gabola che prevede per i turisti l’obbligo del possesso del green pass per l’utilizzo dei mezzi pubblici e l’accesso ai servizi di ristorazione e alloggio. Di fatto, se non cambiano le cose, via libera ai turisti extra Ue, ma rigorosamente muniti di camper o di tenda.

Novità anche per le scuole, dove viene a cadere l’obbligo di indossare della maschera FFP2 durante le lezioni. Sempre dal 1° aprile cessa l’Italia arlecchino quella delle regioni divise per bianche, gialle, arancio e rosse. Dal 10 marzo via libera agli snack al cinema e allo stadio: sarà nuovamente possibile «consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». Nello stesso giorno scatterà anche il ritorno della possibilità di far visita ai propri familiari ricoverati in ospedale, per un tempo di 45 minuti al giorno.

Infine, il 15 giugno, infine, scadrà l’obbligo del green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over-50, così come l’obbligo di vaccinazione, forse il provvedimento più odioso di tutti, anche perché ha interessato oltre mezzo milione di persone prive di carta verde che si sono visti privare anche della retribuzione, con le conseguenze del caso.

Da più parti si chiede che la data del 31 marzo sia una sorta di ghigliottina finale, con la cessazione di tutti gli obblighi previsti dall’emergenza Covid-19, anche se ciò cozza contro il ministro Speranza avvinghiato come una cozza allo scoglio al mantenimento delle limitazioni più odiose che colpiscono proprio quei laboratori cui lui e la sua forza politica dovrebbero difendere.

In attesa che scocchi il “liberi tutti”, da registrare un’interessate sentenza emessa dal Tribunale di Pisa: lo stato di emergenza è una condizione particolare, che però non è prevista dalla Costituzione italiana. Questa una delle prime precisazioni contenute nella ben motivata e strutturata sentenza n. 1842 del giudice onorario Lina Manuali, depositata il 17 febbraio 2022, chiamata a decidere sulla condanna per il reato ex art. 650 c.p. nei confronti di due persone che avevano violato il primo confinamento di marzo 2020.

Ebbene, secondo la sentenza finemente argomentata dal giudice Manuali, «la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima» e con essa i 41 dpcm emanati (28 dal governo BisConte e 13 dal Draghi) per gestire la crisi sanitaria «che di conseguenza non avrebbero validità».

Di fatto, per oltre due anni gli italiani e gli imprenditori sono stati limitati nei loro diritti di cittadini sulla base di provvedimenti infondati e illegittimi, cosa ancora più grave visto che chi li ha emanati in prima battuta si picca di essere un principe del foro, in quanto la Costituzione italiana prevede lo stato di emergenza solo in presenza di un conflitto bellico in cui sia coinvolto il Paese.

Logica conseguenza del giudice monocratico del Tribunale di Pisa è stata l’assoluzione, nella formula «più ampia e favorevole al reo, perché il fatto non sussiste e non perché il fatto non è più previsto dalla legge».

Peccato solo che nel frattempo migliaia di cittadini e di imprenditori abbiano subito, causa questi provvedimenti, costi umani, sociali ed economici incalcolabili che nessuno rifonderà loro. L’unico contrappasso che “Lo Schiacciasassiravvede è l’allontanamento dalla vita sociale e civile del primo responsabile di questa drammatica sciagura.

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