Respinto il ricorso di Vodafone Italia in materia di lavori localizzazione delle stazioni di trasmissione

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Vodafone Italia s.p.a. è affiancata dall’avvocato Paolo Mantovan; il Comune di Possagno è assistito dall’avvocato Stefano Canal.

Vodafone Italia s.p.a. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Veneto n.00119/2021 con la quale il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla Società avverso: il provvedimento del Responsabile del Servizio prot. n. 5381/7533 del 24.13.2014 con cui si era vietata la “prosecuzione dei lavori di modifica dell’impianto” per la telefonia mobile sita in via degli Impianti sportivi; nota prot. n. 5381/5643 del 2.10.2014, con cui si erano comunicati i i motivi ostativi alla esecuzione di detti lavori; il “Piano per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile” di cui all’art. 9 delle N.T.A. della variante del P.R.G. adottata dal Comune di Possagno.

In punto di fatto si osserva come, in data 19.9.2014, Vodafone avesse presentato al Comune di Possagno una s.c.i.a. ex art. 87-bis del D.Lgs. n. 259/2003 per il potenziamento dell’impianto ubicato in via degli Impianti Sportivi. L’A.R.P.A.V. aveva rilasciato parere favorevole ma il Comune, con nota del 24.12.2014, aveva inibito la modificazione dell’impianto.

A sostegno dell’inibizione venivano sollevati dubbi in merito al potenziamento: comportante un rilevante incremento di potenza (da 70 a 140W); ubicato all’interno di un sito sensibile; in contrasto con la normativa di Piano che vietava il potenziamento degli impianti nella zona considerata, consentendo, soltanto, interventi finalizzati a conservare l’efficienza degli stesse o la riduzione di potenza nelle more della ricollocazione presso altri siti.

Avverso i provvedimenti comunali Vodafone aveva proposto ricorso al T.A.R. per il Veneto chiedendo, altresì, la concessione di idonee misure cautelari. Il T.A.R. aveva respinto tale istanza con ordinanza n. 312/2015, confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3015/2015.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Vodafone s.p.a. a rifondere al Comune di Possagno le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Scopri tutti gli incarichi: Stefano Canal – Gaz; Paolo Mantovan – Mantovan;