Respinto il reclamo di e Minicucci Manèl, attestata la condotta irriguardosa

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Nel procedimento, il Sig. e Minicucci Manèl è affiancato dall’avvocato Nicola Paolini.

Il calciatore Minicucci Manèl della società Union Clodiense Chioggia ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 124 dell’11 aprile 2023, in relazione alla gara Virtus Bolzano/ società Union Clodiense Chioggia del 06/04/2023 — Campionato Nazionale di Serie D – Girone C.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere protestato all’indirizzo della terna con espressioni offensive e colpendo la panchina con due manate”.

Il calciatore reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta non antisportiva: in sostanza, detto calciatore, insieme ai suoi compagni, si disperava a causa di un’occasione di gioco sprecata, in conseguenza della quale colpiva con le mani la panchina, senza alcuna protesta nei confronti della terna arbitrale.

Nel reclamo si invocano poi le circostanze attenuanti e si chiede una riduzione della sanzione.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: “dopo essere stato richiamato più volte, protestava verso una mia decisione tecnica professando testuali parole ‘Che cazzo hai fischiato, siete degli incapaci, buoni a nulla!!!, colpendo con due manate la copertura della panchina senza creare danni’ Alla notifica del provvedimento abbandonava prontamente il tdg”.

Il contenuto del referto arbitrale è chiaro ed inequivoco, sconfessa la diversa ricostruzione dei fatti in questione prospettata dal reclamante ed esclude l’invocabilità di qualsivoglia attenuante, attestando l’esistenza di una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, correttamente sanzionata dal Giudice sportivo con la squalifica per due giornate effettive di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S.

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