Nel contenzioso, il Comune di Cassola è affiancato dall’avvocato Fabio Roberto Favero; Vodafone Italy è assistita dall’avvocato Paolo Caruso; Towers Das è rappresentata dall’avvocato Tommaso Matteo Ferrario.
Il Comune di Cassola ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR per il Veneto (Sezione quarta) n. 5 del 2024.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Vodafone s.p.a. impugnava, con richiesta di annullamento, la nota prot. n. 4073 del 23 febbraio 2023 con la quale il Comune di Cassola (VI) negava il rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla stessa Vodafone Italia s.p.a. in data 18 ottobre 2022, congiuntamente a Towers Das s.p.a., per la realizzazione della stazione radio base denominata “Cassola – Pedemontana”, da realizzarsi in area demaniale nel territorio di Cassola, in via Papa Paolo VI.
Le ragioni di diniego opposte dal Comune di Cassola erano così testualmente articolate: il progetto proposto risulta in contrasto con quanto previsto dal “Regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 30/07/2021, in quanto il sedime di installazione risulta esterno alle aree o siti puntuali previsti e indicati nella cartografia tecnica approvata.
Risulta inoltre che non sia mai stato presentato il programma annuale di sviluppo della rete del gestore Vodafone Italia s.p.a., al fine di consentire all’Amministrazione comunale l’implementazione del piano comunale alle esigenze manifestate dai gestori con le proprie previsioni annuali, così come previsto dall’art. 10 del “Regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 30/07/2021.
Il Comune, in seno all’atto di diniego, rilevava che in data 16/01/2023 è stata presentata da Vodafone Italia s.p.a. una proposta di sviluppo della rete; si evidenzia tuttavia che è ancora vigente il succitato Regolamento che non prevede la compatibilità del sito proposto nella richiesta di autorizzazione con la mappa delle localizzazioni.
A sostegno del gravame Vodafone s.p.a. deduceva vizi così compendiabili: il Comune avrebbe omesso di dar conto delle osservazioni della parte privata a seguito di preavviso di rigetto; le previsioni regolamentari comunali, secondo le quali “è fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata”, si sarebbero poste in contrasto con il dato primario di riferimento (art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001; artt. 43 e 51 d. lgs. n. 259 del 2003) poiché avrebbero espresso un divieto generalizzato all’installazione degli impianti, non consentito dall’ordinamento.
Concludeva Vodafone s.p.a per l’illegittimità del provvedimento di diniego e dell’art. 10 del regolamento comunale impugnato.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la parte privata chiedeva l’annullamento dei seguenti atti (e di quelli a questi prodromici): il regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, come modificato dalla deliberazione del consiglio comunale di Cassola n. 29 del 3 maggio 2023.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Condanna il Comune di Cassola alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 (euro seimila/00), tremila per parte, oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti di ARPAV.
Scopri tutti gli incarichi: Tommaso Matteo Ferrario – AMTF Avvocati; Paolo Caruso – Caruso Paolo; Fabio Roberto Favero – Studio Legale Favero;