Nel contenzioso, Green Scavi S.r.l. è affiancata dagli avvocati Alfredo Biagini e Andrea Giuman; Provincia Autonoma di Trento è difesa dagli avvocati Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini.
La società Green Scavi s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, riferendo di essere un’impresa operante nel settore dell’edilizia pubblica e privata e che, a seguito di invito della Provincia Autonoma di Trento, aveva partecipato, insieme ad altri dieci operatori del settore, tra cui la società Stradasfalti s.r.l. e Zampedri Lorenzo s.r.l. (in seguito anche solo ATI Stradasfalti), alla procedura selettiva finalizzata all’affidamento dei lavori denominati ‘Opera S – 951: Lavori di allargamento e sistemazione della <> sulla S.S. 45 bis . I lavori erano stati appaltati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, dell’art. 3 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 e degli artt. 30 comma 5 bis e dell’art. 33 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, prevedendo quale metodo di aggiudicazione quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ex art. 3, comma 3, della predetta l.p. n. 2 del 2020 e dell’allora vigente art. 16, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. L’importo complessivo dell’appalto era pari ad euro 1.512.586,92 e la categoria prevalente (e unica) dei lavori era la OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, ecc.). Con puntuale previsione recata dai paragrafi 5, lettera e), e 5.1 della lettera di invito risultava stabilita l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 40 della l.p. n. 26 del 1993 e dell’art. 63 del relativo Regolamento di attuazione della suddetta legge provinciale, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Trento 11 maggio 2012, n. 9 – 84/Leg.
La ricorrente precisava che, in applicazione del sistema di cui all’art. 63 bis del Regolamento in materia di lavori pubblici e del relativo Allegato N bis, mediante l’applicativo SAP SRM, veniva calcolato per ogni singolo concorrente l’indicatore della sostenibilità economica dell’offerta, secondo quanto previsto nel documento ‘Criterio per l’individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale’, e venivano individuate le offerte anomale.
Le operazioni di gara si concludevano con l’aggiudicazione dei lavori all’ATI composta da Stradasfalti s.r.l. e Zampedri Lorenzo s.r.l., prima in graduatoria con un ribasso pari al 34,049%, seguita dalla società Green Scavi s.r.l. con un ribasso pari al 25,161%. In applicazione dei criteri per l’individuazione delle offerte anomale, venivano automaticamente escluse le offerte presentate dalle imprese collocatesi al terzo, quarto e ottavo posto in graduatoria, con un ribasso rispettivamente del 25,070%, del 24,320% e del 19,643%.
La società Green Scavi s.r.l. proponeva istanza di accesso agli atti, che veniva parzialmente evasa dalla Provincia di Trento, la quale negava l’accesso al file di elaborazione dell’anomalia in quanto non facente parte della documentazione di gara ma, a dire della stessa Provincia, mero strumento finalizzato al calcolo dell’anomalia tramite le formule di cui all’Allegato N bis dell’art. 63 bis del DPP 11 maggio 2012 n. 9 -84/Leg (Regolamento lavori pubblici). La ricorrente, tramite nota a prot. n. 273206 del 7 aprile 2023, reiterava l’istanza di accesso agli atti, che veniva accolta dall’Amministrazione, con esclusione del foglio di calcolo sopra indicato e per le medesime ragioni.
Con la sentenza n. 42 del 2024, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Sudtirol, sede di Trento, previa riunione dei ricorsi numero registro generale 61 e 70 del 2024, quanto al ricorso n. 61 dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti e accoglieva, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annullava nei limiti di interesse della ricorrente Green Scavi s.r.l. il provvedimento prot. n. 0772731 del 16 ottobre 2023, e il verbale di seconda seduta di gara rep. n. 353 del 17 ottobre 2023 di annullamento dell’originaria aggiudicazione di cui al verbale rep. n. 71 del 22-23.03.2023, nonché annullava l’aggiudicazione disposta con il verbale di terza seduta di gara rep. n. 15 del 22 gennaio 2024. Quanto al ricorso n. 170, lo respingeva nei sensi di cui in motivazione.
La Provincia Autonoma di Trento ha proposto appello parziale avverso la suddetta pronuncia.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti, proposti dalla società Grenn Scavi s.r.l. nel giudizio R.G.N. 61 del 2023. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
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