Nel contenzioso, Health Care S.r.l. è affiancata dagli avvocati Luca De Pauli, Luca Mazzeo e Luca Ponti; Regione Friuli Venezia Giulia è difesa dagli avvocati Michela Delneri e Marina Pisani; l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è assistita dall’avvocato Laura Baggio.
La società appellante meglio indicata in epigrafe impugna la sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Trieste, sez. I, n.412/2020 Reg. Prov. Coll. del 25.11.2020, pubblicata il 30.11.2020, pronunciata nel procedimento Reg. Ric. n. 134/2019, non notificata, con la quale è stato rigettato, con spese di lite compensate per intero tra le parti, il ricorso di primo grado proposto dalla medesima società e volto all’annullamento: della nota prot. 0012085/P/GEN/PREV-AMM dd. 13.2.2019, ad oggetto “esito ispezione della Commissione di vigilanza sulle strutture sanitarie private dell’ASUIUD del 09/10/2018”, nella sola parte in cui dispone che la struttura gestita dalla ricorrente “per l’attività autorizzata di “iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche” non potrà utilizzare farmaci classificati H-OSP”; di tutti gli altri atti a tale provvedimento comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti, e per quanto occorrer possa, della nota dd. 16.1.2019, prot. 0001127/P della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e le parti hanno con proprie memorie ulteriormente argomentato le rispettive difese.
Peraltro, in prossimità dell’udienza di merito la parte appellante ha fatto ritualmente pervenire la propria dichiarazione di rinuncia all’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
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