Respinto il ricorso di Libus per il contributo destinato al miglioramento e rinnovo degli autobus del TPL

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Nel contenzioso, Libus – Consorzio dei concessionari di linea della Provincia autonoma di Bolzano è affiancato dagli avvocati Christoph Trebo e Alex Telser; Provincia Autonoma di Bolzano è assistita dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Luca Graziani; Sasa s.p.a. è difesa dagli avvocati Stefania Miccoli e Bruno Bitetti.

Libus – Consorzio dei concessionari di linea della Provincia autonoma di Bolzano ha appellato la sentenza n. 119/2022, con la quale il T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio avverso il decreto n. 13654/2019 della Direttrice della Ripartizione Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano, con cui era stata negata l’erogazione di un contributo per il miglioramento e il rinnovo degli autobus impiegati nell’espletamento del servizio di trasporto pubblico locale.

In punto di fatto Libus ha premesso di essere un consorzio che raggruppa 19 imprese che, per lungo tempo, avevano svolto servizi di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano in forza di concessioni affidate da tale Ente prima dell’innovazione del sistema, apportata dalla L.p. della Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito – e in ogni altro caso di indicazione di una legge della Provincia Autonoma di Bolzano – solo “L.p.”) n. 15/2015, con la quale si è previsto l’affidamento di parte del servizio di trasporto provinciale a Sasa s.p.a. – divenuta medio tempore Società in house della Provincia – e l’assegnazione mediante gare della rimanente parte del servizio.

Libus ha, quindi, esposto di aver impugnato il decreto con cui la Provincia aveva respinto la domanda di erogazione di contributi pubblici per la sostituzione di autobus destinati ai servizi di linea aventi un’età superiore a 12 anni.

Libus ha quindi impugnato il diniego della Provincia con ricorso dinanzi al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, articolando due motivi, riferiti, rispettivamente, al rigetto della domanda di concessione di un finanziamento ai sensi dell’art. 31 della L.p. n. 15/2015 (primo motivo) e al rigetto della domanda di riconoscimento delle quote di ammortamento ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.p. n. 16/1985 (secondo motivo).

Il T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano ha respinto il ricorso con motivazioni che saranno successivamente esposte, per quanto di rilievo per la presente decisione. Libus ha, quindi, proposto ricorso in appello, affidato a cinque motivi. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Scopri tutti gli incarichi: Bruno Bitetti – Massimo Malena & Associati; Stefania Miccoli – Massimo Malena & Associati; Alex Telser – Trebo, Zojer, Telser ; Christoph Trebo – Trebo, Zojer, Telser ;