Accolto il ricorso del Banco Popolare in materia di avviso di accertamento IRAP-IRES del 2005

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Nel contenzioso, Banco Popolare Società Cooperativa è affiancato dagli avvocati Dario Romagnoli, Cristiano Caumont Caimi e Giuseppe Pizzonia.

A seguito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia notificava, in data 19 dicembre 2011, al Banco Popolare Società Cooperativa, quale risultante dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l. e la Banca Popolare Italiana s.c.r.l. (già Banca Popolare di Lodi s.c.r.l.), avvisi di accertamento n. TMB086G00748/2011 e n. TMB036G00747/2011, con i quali accertava, per l’anno di imposta 2005, un maggiore imponibile per € 158.664.953,21, con conseguente maggiore IRES, riferita al reddito complessivo globale del consolidato, per € 52.359.435,00 e una maggiore IRAP per € 4.474.663,00, oltre interessi. Con tali avvisi, inoltre, venivano irrogate due sanzioni, la prima consistente in una sanzione pecuniaria nella misura massima del duecento per cento della maggiore imposta accertata, determinata in € 104.718.869,00 ai fini IRES e in € 8.949.326,00 ai fini IRAP, la seconda nella sanzione accessoria prevista dall’art. 21, lett. b), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 di interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture per la durata di sei mesi.

Tali accertamenti si fondavano sul controllo fiscale effettuato sulle operazioni finanziarie intercorse nel 2005 tra la Banca Popolare di Lodi Società Cooperativa a r.l. – poi denominata Banca Popolare Italiana Società Cooperativa (BPI) – e il Gruppo Magiste, entrambi coinvolti nell’operazione di acquisizione del controllo di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.

Avverso tali avvisi di accertamento, il Banco Popolare Società Cooperativa proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, con sentenze n. 8561/22/2014 e n. 8562/22/2014, depositate entrambe in data 15 ottobre 2014, li rigettava, confermando integralmente sia la pretesa impositiva che sanzionatoria.

Interposti separati gravami dalla stessa Società, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 2178/02/2015, pronunciata il 6 maggio 2015 e depositata in segreteria il 19 maggio 2015, rigettava gli appelli riuniti, con condanna della soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Banco Popolare Società Cooperativa, sulla base di quattro motivi.

La Corte accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, nonché il secondo motivo, e dichiara assorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dalla società ricorrente, e per l’effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Scopri tutti gli incarichi: Dario Stevanato – Stevanato Dario SLT; Cristiano Caumont Caimi – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Giuseppe Pizzonia – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Dario Romagnoli – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati;