Il CdS conferma la legittimità della revoca nel contenzioso tra il Comune di Valeggio sul Mincio ed Eurobike Project

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Nel contenzioso, Eurobike Project S.r.l. è affiancata dall’avvocato Antonio Sala; il Comune di Valeggio Sul Mincio è difeso dall’avvocato Paolo Colombo.

Con la sentenza n. 4358/2025, pubblicata il 21 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha rigettato l’appello proposto da Eurobike Project S.r.l. contro il Comune di Valeggio sul Mincio, confermando integralmente la decisione del TAR Veneto (sentenza n. 926/2024).

La vicenda trae origine dalla revoca, da parte del Comune, della delibera n. 36 del 2019, con cui era stato dichiarato il pubblico interesse per una proposta di project financing finalizzata alla riqualificazione dell’ex stazione di Borghetto in una bike station. La revoca è stata formalizzata con delibera n. 59 del 31 ottobre 2022, motivata da una rivalutazione dell’interesse pubblico, in particolare in relazione alla volontà dell’Amministrazione di non procedere alla dismissione di beni immobili comunali.

Eurobike Project ha impugnato tale revoca, lamentando plurimi profili di illegittimità, tra cui l’eccesso di potere per contraddittorietà e violazione degli autovincoli, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di buona fede e proporzionalità. Ha inoltre richiesto il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo con cui il Comune ha avviato il procedimento di revoca, sostenendo che tale inerzia avrebbe comportato costi ingiustificati per il mantenimento della società e della garanzia fideiussoria.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In particolare, ha confermato che l’Amministrazione aveva legittimamente comunicato, già nel giugno 2022, l’intenzione di modificare l’indirizzo politico-amministrativo, assegnando alla società un termine congruo di trenta giorni per presentare una proposta alternativa, compatibile con la conservazione del patrimonio pubblico. La mancata risposta della società, dovuta a un disguido interno nella lettura della PEC, non può essere imputata all’Amministrazione, che ha comunque mantenuto un atteggiamento collaborativo, come dimostrato dalle successive interlocuzioni.

Quanto al difetto di istruttoria, il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sulla rivalutazione del mercato immobiliare, considerata un fatto notorio e non contestato in giudizio. Anche la domanda risarcitoria è stata respinta, in quanto la posizione del promotore in un’operazione di project financing non configura un diritto soggettivo alla realizzazione del progetto, ma una mera aspettativa, che non può fondare un obbligo risarcitorio in assenza di un comportamento doloso o colposo dell’Amministrazione. Il ritardo nella revoca, pur se prolungato, non è stato ritenuto lesivo, anche perché il Comune non aveva assunto alcun impegno vincolante né in ordine alla realizzazione del progetto né alla tempistica delle decisioni.

Scopri tutti gli incarichi: Paolo Colombo – Principe Amedeo Studio Legale; Antonio Sala – Sala-Frinzi-Ruffo Studio Legale Associato;

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