Nel contenzioso, la Provincia Autonoma di Trento è affiancata dagli avvocati Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini; Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale S.p.A. è assistita dagli avvocati Alessandro Calegari, Nicola Creuso e Stefania Lago.
Con sentenza n. 04523/2025, pubblicata il 23 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Provincia Autonoma di Trento avverso la sentenza n. 4287/2024, con cui la Sezione Terza dello stesso Consiglio aveva accertato l’illegittimità dell’accordo stipulato tra la Provincia e l’ACI per la gestione delle tasse automobilistiche nel triennio 2019-2021, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno in favore di Ge.Fi.L. per perdita di chance.
La Provincia aveva chiesto la revoca parziale della sentenza, limitatamente alla condanna risarcitoria, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe erroneamente presunto che, in assenza dell’accordo con ACI, la Provincia avrebbe indetto una gara pubblica, mentre essa aveva eccepito in giudizio che l’affidamento sarebbe stato comunque disposto in favore della propria società in house. Inoltre, la Provincia lamentava che il Consiglio di Stato non avrebbe considerato le eccezioni relative alla determinazione del quantum del danno, in particolare l’esclusione dal calcolo delle attività di postalizzazione e call center, che Ge.Fi.L. non svolge direttamente.
Il Collegio ha respinto integralmente tali doglianze, chiarendo che l’errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c., è configurabile solo in presenza di un errore percettivo su un fatto non controverso e decisivo, e non può riguardare l’attività valutativa o interpretativa del giudice. Nel caso di specie, le questioni sollevate dalla Provincia erano state oggetto di discussione tra le parti e rientravano pienamente nell’ambito dell’apprezzamento giurisdizionale, non potendo quindi integrare un errore di fatto revocatorio.
Il Consiglio ha ribadito che la revocazione non può essere utilizzata come un terzo grado di giudizio per contestare il merito della decisione, né può fondarsi sull’omessa pronuncia su singole argomentazioni difensive, se la questione è stata comunque esaminata nel suo complesso. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Provincia condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di Ge.Fi.L., liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
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