Gli avvocati Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea hanno rappresentato il Comune di Bolzano; Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Luca Graziani hanno assistito la Provincia Autonoma di Bolzano; l’Avvocatura Generale dello Stato ha assistito ENAC; Igor Janes, Andrea Manzi e Dieter Schramm hanno rappresentato Habitat S.p.A. e Consortium Centrum S.r.l.
Con sentenza n. 4845/2025 (registro di pubblicazione), n. 4683/2016 (registro generale), il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello proposto da Habitat S.p.A. e Consortium Centrum S.r.l., confermando la legittimità dei provvedimenti del Comune e della Provincia Autonoma di Bolzano che avevano negato l’autorizzazione all’apertura di attività commerciali nel settore “non alimentare” presso il complesso immobiliare “Centrum”, in ragione dei vincoli imposti dal Piano di rischio dell’aeroporto di Bolzano.
La controversia trae origine dalle domande presentate nel 2012 dalle società appellanti per l’apertura di esercizi commerciali in via Galvani, su una superficie complessiva di 6.100 m², con richiesta di modifica della destinazione merceologica da “mobili e materiali edili” a “non alimentari”. Dopo un primo annullamento dei dinieghi da parte del TRGA nel 2013, il Comune ha reiterato il rigetto, fondandolo sull’incompatibilità con il Piano di rischio aeroportuale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate in appello. In particolare, ha confermato che il Piano di rischio vieta l’insediamento di nuove attività commerciali al dettaglio in determinate zone di tutela, e che la modifica della categoria merceologica costituisce, ai fini del Piano, una nuova attività, non riconducibile alla preesistenza tutelata. Il Collegio ha ribadito che solo le attività effettivamente autorizzate ed esercitate prima dell’adozione del Piano possono beneficiare della clausola di salvaguardia.
È stata inoltre esclusa la possibilità di sostituire il criterio delle categorie merceologiche con quello del carico antropico complessivo, ritenendo che il Piano, quale strumento di tutela della sicurezza, debba essere interpretato restrittivamente. Il parere vincolante dell’ENAC, che ha classificato l’aeroporto di Bolzano come pista di codice 3/4, è stato ritenuto coerente con le caratteristiche operative dello scalo e immune da vizi logici o istruttori.
Il Consiglio ha altresì respinto le censure procedurali relative alla competenza del Comune, alla mancata comunicazione ai proprietari e alla classificazione della pista, ritenendo corretto l’iter seguito dalle amministrazioni. È stata infine confermata l’inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto riferiti ad atti privi di efficacia provvedimentale.
Alla luce di tali considerazioni, l’appello è stato rigettato e le società appellanti condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro per ciascuna parte appellata.
Scopri tutti gli incarichi: Igor Janes – Janes; Dieter Schramm – Schramm, Tschurtschenthaler, Mall, Elecosta; Andrea Manzi – Studio Legale Manzi e Associati;