Comune di Bolzano vince sul rispetto del Piano di Rischio aeroportuale

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Gli avvocati Igor Janes, Andrea Manzi e Dieter Schramm hanno assistito Generalmarket S.r.l.; gli avvocati Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea hanno rappresentato il Comune di Bolzano; gli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Luca Graziani hanno rappresentato la Provincia Autonoma di Bolzano.

Con sentenza n. 4844/2025 (registro di pubblicazione), n. 4685/2016 (registro generale), il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello proposto da Generalmarket S.r.l. avverso la sentenza n. 90/2016 del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, confermando la legittimità dei provvedimenti del Comune e della Provincia Autonoma di Bolzano che avevano negato l’autorizzazione all’apertura di un’attività commerciale non alimentare in un’area soggetta a vincoli derivanti dal Piano di rischio dell’aeroporto di Bolzano.

La vicenda trae origine dalla comunicazione con cui Generalmarket, nel 2012, aveva manifestato l’intenzione di avviare un’attività commerciale nel settore non alimentare presso il complesso immobiliare “Centrum” in via Galvani a Bolzano. Il Comune aveva inibito l’attività, richiamando i vincoli del Piano di rischio aeroportuale. Dopo un primo annullamento dei provvedimenti comunali da parte del TRGA nel 2013, l’Amministrazione aveva reiterato il diniego, ritenendo l’attività proposta incompatibile con le prescrizioni del Piano.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate dalla società appellante. In particolare, ha confermato che il Piano di rischio, adottato in attuazione del Regolamento ENAC e del Codice della Navigazione, vieta l’insediamento di nuove attività commerciali al dettaglio in determinate zone di tutela, anche se l’edificio è preesistente. La modifica della categoria merceologica da “mobili e materiali edili” a “non alimentare” è stata considerata una nuova attività, non riconducibile alla preesistenza tutelata dal Piano.

Il Collegio ha ribadito che il criterio del carico antropico, pur rilevante, non può essere disgiunto dalla tipologia dell’attività esercitata, essendo le categorie merceologiche previste dal Piano tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva. Ha inoltre escluso che le modifiche urbanistiche successive possano incidere automaticamente sulle prescrizioni del Piano di rischio, che conserva una valenza autonoma e prevalente.

Quanto alle ulteriori censure procedurali, il Consiglio ha ritenuto corretto l’iter seguito dalle amministrazioni, escludendo vizi di competenza, difetti di comunicazione ai proprietari e errori nella classificazione della pista aeroportuale. Ha inoltre confermato la legittimità del bilanciamento operato tra libertà economica e tutela della sicurezza, richiamando il principio di precauzione di matrice europea.

Infine, è stata ritenuta inammissibile l’impugnazione di un atto comunale privo di effetti lesivi diretti, e rigettata la domanda risarcitoria per difetto del presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa.

Alla luce di tali considerazioni, l’appello è stato rigettato e Generalmarket condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro per ciascuna parte appellata.

Scopri tutti gli incarichi: Igor Janes – Janes; Dieter Schramm – Schramm, Tschurtschenthaler, Mall, Elecosta; Andrea Manzi – Studio Legale Manzi e Associati;

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