Comune di Venezia ottiene nuovo calcolo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio

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Gli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Emanuele Mazzaro e Federico Trento hanno assistito il Comune di Venezia.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5266/2025 (RG n. 7252/2023), pubblicata il 17 giugno 2025, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Venezia contro il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riformando integralmente la pronuncia del TAR Lazio Sezione II n. 1677/2023.

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del Comune di Venezia, della nota ministeriale del 15 ottobre 2012 relativa alla metodologia di calcolo delle riduzioni o integrazioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR), nonché delle successive rideterminazioni di dati ICI e IMU che avevano inciso negativamente sull’attribuzione delle risorse al Comune ricorrente.

Il TAR Lazio aveva dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo che una precedente sentenza (n. 15818/2022), già resa nei confronti di tutti i comuni italiani, avesse annullato la nota ministeriale con effetto generalizzato, facendo venir meno l’interesse del Comune di Venezia. Il Consiglio di Stato ha invece rilevato come, al momento della decisione del TAR, la sentenza n. 15818/2022 non fosse passata in giudicato e, di conseguenza, l’interesse del Comune persisteva quantomeno fino al consolidarsi del giudicato. Inoltre, la domanda del ricorrente comprendeva richieste ulteriori – in particolare, la condanna all’esecuzione di nuove determinazioni – che richiedevano un esame di merito.

Sul piano sostanziale, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure del Comune di Venezia, richiamando integralmente quanto già valutato dalla propria sentenza n. 8312/2023, relativa a questioni analoghe. In particolare, è stata riconosciuta l’illegittimità della metodologia ministeriale nella parte in cui si discosta dai dati effettivi a consuntivo dei Comuni per il calcolo del gettito ICI, preferendo un dato stimato su base statistica indiscriminata per tutti gli enti, e ciò in violazione dell’art. 2 del DM 8 agosto 2012. Parimenti, si è riconosciuto che il gettito relativo agli immobili demaniali – trattato come virtuale – non poteva gonfiare artificiosamente le entrate ai fini della perequazione. Tuttavia, è stato confermato il principio, già sancito dalla sentenza n. 5008/2015, secondo cui il totale nazionale del gettito stimato ICI (9.193 milioni di euro) doveva rimanere immodificabile, non essendo ammissibile l’aggiornamento sulla base di dati ISTAT successivi.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di primo grado nei limiti e nei sensi dettagliati in motivazione, ordinando ai Ministeri di procedere alla rideterminazione delle compensazioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. È stata invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna, considerando che l’obbligo di rideterminazione discende direttamente dal giudicato amministrativo e riguarda valutazioni ancora riservate alla discrezionalità amministrativa.

Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Scopri tutti gli incarichi: Stefano Gattamelata – Gattamelata e Associati; Emanuele Mazzaro – Mazzaro Giordani – Avvocati e Commercialisti;

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