Il Comune di Rovigo vince contro Infun For: legittima la qualificazione dell’impianto industriale come “opera incongrua”

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Gli avvocati Vittorio Domenichelli e Guglielmo Aldo Giuffrè hanno rappresentato Infun For S.r.l.; l’avvocato Giorgio Trovato ha rappresentato il Comune di Rovigo; gli avvocati Chiara Drago, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri hanno rappresentato la Regione Veneto.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5399/2025 (ricorso n. 3210/2022), ha confermato la legittimità delle scelte urbanistiche assunte dal Comune di Rovigo nei confronti della fonderia Infun For S.r.l., respingendo l’appello della società contro la sentenza di primo grado del TAR Veneto n. 61/2022.

La questione nasce dalla qualificazione, da parte del Piano di Assetto del Territorio (PAT) comunale, del sito industriale di Infun For come “opera incongrua” e dall’approvazione della revisione della zonizzazione acustica senza accoglimento delle istanze aziendali.

La società aveva contestato tali provvedimenti, lamentando che la qualificazione di “area incongrua” fosse il risultato di incoerenti scelte pianificatorie comunali e che non tenesse conto della compatibilità ambientale del sito né del possesso di specifiche autorizzazioni (AIA).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato ogni motivo di appello. Il punto decisivo ha riguardato il carattere ampiamente discrezionale delle scelte di pianificazione urbanistica, sindacabili solo in presenza di errori di fatto o illogicità manifeste, che in questo caso non sono state ravvisate. In particolare, la Corte ha osservato che il mutamento morfologico e funzionale della zona di Borsea – da area prettamente industriale a residenziale in espansione – giustificava la necessità di interventi di riqualificazione, anche a discapito dell’originaria destinazione industriale.

Altro aspetto centrale è stato il corretto esercizio delle competenze attribuite al PAT e al Piano degli Interventi (PI) dalla normativa regionale: il PAT può individuare le opere incongrue, mentre il PI definisce la disciplina operativa, inclusi eventuali crediti edilizi, senza che ciò comporti violazione di legge o carenza di motivazione.

In tema di zonizzazione acustica, la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata dal Comune, che ha optato per una zona cuscinetto di 50 metri e per la classificazione dell’area anche in presenza di traffico veicolare significativo, senza obbligo di accoglimento delle istanze della società ricorrente in assenza di specifici riscontri tecnici idonei a dimostrare l’irragionevolezza della scelta. Sottolineando che la tutela della posizione del privato non può prevalere sull’interesse collettivo al corretto sviluppo urbano, il Consiglio di Stato ha confermato che, sebbene l’evoluzione dell’assetto del territorio possa aver sfavorito la società, ciò non incide sulla legittimità degli atti impugnati.

La sentenza conclude rigettando il ricorso e compensando le spese, su un contenzioso che rileva sia nel merito urbanistico sia nell’attuazione delle norme regionali e dei principi di pianificazione generale.

Scopri tutti gli incarichi: Guglielmo Aldo Giuffrè – Avv. Guglielmo Aldo Giuffrè; Giorgio Trovato – Cimino, Pizzato, Trovato, Fabbris; Vittorio Domenichelli – Domenichelli Studio Legale;

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