Nel contenzioso sugli aiuti comunitari all’agricoltura, la gerarchia delle fonti torna al centro della scena. Con la sentenza n. 952/2025 del Tribunale di Treviso viene affermato un principio netto: un provvedimento amministrativo fondato su norma secondaria, in contrasto con il diritto dell’Unione, espone l’ente pagatore a responsabilità risarcitoria.
Protagonista della vicenda è Alfalatte Società Semplice Agricola, assistita da Donà Viscardini Studio legale con gli avvocati Wilma Viscardini, Gabriele Donà e Barbara Comparini, che ottiene il ristoro dei danni subiti a seguito dell’esclusione dagli aiuti PAC previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013.
Il cuore del caso: norma secondaria vs diritto UE
La controversia nasce da un decreto di irricevibilità con cui Avepa (Agenzia Veneta per i Pagamenti) aveva negato alla società agricola il diritto agli aiuti. La tesi difensiva – accolta pressoché integralmente – ha messo in discussione la base normativa del provvedimento: l’esclusione non trovava fondamento in una disposizione primaria coerente con il quadro unionale, ma in una fonte di rango secondario in potenziale frizione con il diritto europeo.
Un terreno tecnico, nel quale la difesa ha costruito l’impianto argomentativo su due assi: primato del diritto UE e illegittimità derivata dell’atto amministrativo. Da qui, la domanda risarcitoria per i pregiudizi patrimoniali: mancata attribuzione dei titoli PAC e costi sostenuti per l’acquisto all’asta di nuovi titoli.
La decisione: risarcimento, interessi e spese
Il Tribunale ha:
- accertato l’illegittimità del decreto n. 307 del 27 maggio 2016;
- condannato Avepa a risarcire € 253.706,02, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle date in cui le singole erogazioni avrebbero dovuto essere effettuate;
- posto a carico della convenuta le spese di lite e di consulenza tecnica.
Un precedente che pesa per il settore
La pronuncia assume rilievo sistemico non soltanto per l’impatto economico, ma per il messaggio che invia al comparto agricolo e agli organismi pagatori: la gestione dei titoli PAC non tollera scostamenti dal perimetro normativo europeo. Laddove l’atto amministrativo si fondi su presupposti non coerenti con la disciplina unionale, la tutela non si esaurisce nell’annullamento, ma si estende al pieno ristoro del danno. Per il mercato, la sentenza di Treviso rappresenta un segnale chiaro: la compliance alle regole europee non è un adempimento formale, ma una variabile fondamentale nella tenuta delle decisioni pubbliche e nella tutela degli operatori.
Massimo Casagrande






























