In tema di multe autovelox elevate anche con dispositivi non omologati, certa magistratura continua ad andare per strade proprie innovando la giurisprudenza stabilita dalla Cassazione che, in linea di massima, dovrebbe indicare una direzione univoca a tutte le giurisdizioni minori. Ma la voglia di distinguersi talvolta è troppo forte.
Il Tribunale di Bologna, intervenendo su una multa per eccesso di velocità elevata da un autovelox non omologato, ha stabilito che la sanzione è valida anche quando rilevata da autovelox solo “approvati” dal ministero dei Trasporti, senza necessità che siano anche “omologati”.
Così, la sentenza del giudice Alessandra Cardarelli ha rigettato l’appello di un cittadino che contestava una multa ricevuta – perché andava a 67 chilometri orari su un tratto con limite di 50 – sostenendo l’invalidità del verbale perché l’autovelox non era omologato, ma solo approvato.
Il giudice riconosce in materia l’esistenza di due orientamenti – l’equipollenza tra approvazione e omologazione o invece la necessità di distinguere i due procedimenti, come stabilito dalla recente sentenza di Cassazione, la n. 10505/2024 – e con la sentenza propende per il primo, in contrasto con la Suprema Corte che dovrebbe indicare la rotta giuridica corretta a tutte le giurisdizioni inferiori. E pure con l’indirizzo proveniente da parte del ministero delle Infrastrutture e trasporti che distingue chiaramente tra i due aspetti.
Per il giudice felsineo l’articolo 142 del Codice della Strada va interpretato insieme all’art. 201 del Codice che espressamente prevede l’utilizzo di apparecchiature “omologate ovvero approvate”, sottolineando poi come il legislatore abbia voluto attribuire la stessa efficacia ai due tipi di procedimento. Nella sentenza si stabilisce tra l’altro che anche laddove si accettasse la distinzione tra i due procedimenti, il conducente deve comunque provare il malfunzionamento dell’apparecchio o contestare specificamente i fatti rilevati. Una sorta di costosissima “probatio diabolica” da parte del multato. In questo caso invece, rileva il giudice, l’appellante non ha mai messo in dubbio la corretta funzionalità dello strumento, né contestato di aver percorso il tratto di strada in questione o di aver proceduto alla velocità rilevata.
Sentenze innovative come questa fanno emergere la necessità che il governo Meloni intervenga al più presto con una norma univoca per evitare una giurisprudenza creativa che mette in discussione la gerarchia dell’ordinamento, con la Cassazione cui è riconosciuto il compito di assicurare la corrispondenza del giudizio alla norma. Scenario cui normalmente i giudici si attengono, salvo eccezioni “creative” come questa.
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