Ancora un K.O. per gli autovelox senza omologazione utilizzati disinvoltamente da tanti, troppi comuni. Il Tribunale di Padova, con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2025, ha ribaltato la decisione del Giudice di Pace che pochi mesi prima aveva dichiarato legittimo l’uso, da parte del comune di Padova, di apparecchi di rilevazione della velocità privi di omologazione.
Ne dà notizia l’associazione di difesa degli automobilisti Altvelox sottolineando che il Tribunale ha accolto il ricorso del cittadino difeso dall’avvocato Federico Bardelle, annullando il verbale e condannando il comune a risarcire le spese di entrambi i gradi di giudizio, per una somma superiore ai mille euro.
Il giudice della seconda sezione civile Roberto Beghini ha aderito all’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l’approvazione non equivale all’omologazione e solo quest’ultima rende valide le rilevazioni automatiche. La mancata omologazione del dispositivo, utilizzato dal comune di Padova per accertare le violazioni dell’art. 142 del Codice della Strada, comporta quindi la nullità della sanzione.
Altvelox aggiunge che aveva già presentato «denuncia nei confronti del Giudice di Pace Antonio Bordin che, in un’altra causa analoga riguardante la Federazione dei comuni del Camposampierese, aveva emesso una sentenza pressoché identica, sostenendo la presunta “equipollenza” tra approvazione e omologazione. Il confronto iper-testuale tra i due provvedimenti rivela una riproduzione letterale di interi paragrafi, una prassi che contrasta con i principi di indipendenza, originalità e motivazione personale richiesti a ogni giudicante». Oltre che di mancato rispetto delle indicazioni giurisprudenziali fatte dalla Corte di Cassazione.
Altvelox rende noto anche un’altra situazione che riguarda il prefetto di Belluno il quale silenziosamente ha accolto tutti i ricorsi presentati dagli automobilisti annullando le sanzioni irrogate con l’utilizzo di autovelox senza omologazione. Per Altvelox «si tratta di un comportamento volto ad evitare la doverosa motivazione del provvedimento di accoglimento che sarebbe per legge obbligatorio, al fine di evitare la creazione di un precedente ufficiale che potrebbe travolgere decine di altri procedimenti analoghi».
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