Gli avvocati Umberto Garofoli e Laura Carbone hanno assistito Roma Capitale mentre l’avvocato Matteo Cavazzini ha rappresentato Banco BPM S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 8580/2025, ha definito il contenzioso recante RG n. 8987/2023 tra Roma Capitale e Banco BPM S.p.A. (già incorporante Release S.p.A.), relativo al calcolo degli importi dovuti per la sanatoria edilizia di un immobile sito in Roma, via Alimena n. 51.
Il caso origina da una domanda di condono edilizio presentata nel 1995 dalla Ingrosso 2MC S.r.l., riguardante la realizzazione abusiva di un soppalco di circa 312 mq in un immobile commerciale.
Nel 2014, il Comune aveva notificato a Release S.p.A. la determinazione degli importi dovuti quale conguaglio di oblazione e oneri concessori, applicando altresì una maggiorazione del 10% sugli interessi. La vicenda trae origine dalla contestazione da parte di Release S.p.A. dell’importo richiesto dal Comune, ritenendo che l’abuso edilizio dovesse essere classificato tra ristrutturazioni edilizie (tipologia n. 4 della Tabella ex legge 47/1985) e non tra le nuove costruzioni (tipologia n. 1), con la conseguenza di una notevole riduzione degli importi dovuti. Inoltre, la società ha sostenuto l’inapplicabilità della maggiorazione del 10% sugli interessi, ritenendo che tale disposizione non si applicasse ai condoni ex lege 724/1994.
Pur avendo versato gli importi richiesti per ottenere la sanatoria, la società ha poi agito davanti al TAR Lazio per ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Il TAR, con sentenza n. 10399/2023, aveva accolto il ricorso di Release S.p.A., sostenendo che il Comune avesse erroneamente assimilato l’abuso a nuova costruzione e avesse indebitamente calcolato gli interessi in misura maggiorata. Il TAR aveva inoltre osservato che la quantificazione alternativa proposta dalla società non era stata adeguatamente contestata dal Comune, anche ai sensi del principio di non contestazione. Roma Capitale, quindi, ha interposto appello sostenendo la legittimità dei propri calcoli e reiterando la sussumibilità dell’intervento tra le nuove costruzioni nonché l’applicabilità della maggiorazione degli interessi.
La decisione del Consiglio di Stato ha rigettato ogni motivo di appello sollevato da Roma Capitale. Il Collegio ha ritenuto corretta la riclassificazione dell’abuso nella tipologia n. 4, quale opera di ristrutturazione edilizia, escludendo rilievi determinanti circa la destinazione a deposito del soppalco rispetto all’aumento di carico urbanistico come elemento fondante per l’inquadramento tra le nuove costruzioni. Sul tema degli interessi, il Consiglio ha ribadito la corretta interpretazione del TAR secondo cui la maggiorazione prevista dall’art. 39, comma 10, legge 724/1994, è riferibile alle sole istanze di condono presentate ai sensi della legge 47/1985 e non a quelle ex lege 724/1994.
Inoltre, il giudice d’appello ha ritenuto che, una volta riconosciuta la fondatezza dell’assunto giuridico della società, in assenza di puntuale contestazione del dettaglio degli importi operata dalla parte pubblica, la quantificazione proposta dalla ricorrente è da considerarsi pacifica.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza impugnata, ordinando a Roma Capitale e al Ministero dell’Economia e delle Finanze la restituzione delle somme versate in eccesso da Banco BPM S.p.A., e compensando le spese processuali in ragione della complessità della materia. La pronuncia conferma il diritto della società alla restituzione degli oneri e interessi pagati in misura maggiore e sancisce un indirizzo chiaro sul riparto delle tipologie di abusi edilizi e dell’applicabilità degli interessi maggiorati nei diversi regimi di condono.
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11/11/2025




































