Sulla polemica circa il terzo mandato elettorale consecutivo anche per il presidente di un’Autonomia speciale come il Trentino la Corte costituzionale ha pubblicato le motivazioni che hanno portato alla bocciatura della legge provinciale che avrebbe consentito nel 2028 la rielezione per l’attuale presidente salviniano Maurizio Fugatti, allineando così le regioni autonome a quelle ordinarie.
«Il divieto del terzo mandato consecutivo deve essere considerato non solo un principio fondamentale che si impone alle Regioni ordinarie, ma anche un principio generale dell’ordinamento che vincola quelle Autonomie speciali la cui forma di governo si caratterizza, al pari delle prime, per l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente e per i suoi conseguenti ampi poteri» afferma la Corte costituzionale nelle motivazioni alla sentenza, depositata oggi, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento che aveva innalzato da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal presidente della Provincia eletto a suffragio universale.
«Il legislatore provinciale – spiega la Consulta – si è così posto in contrasto con il principio del divieto del terzo mandato consecutivo che, pur non essendo costituzionalmente imposto, è stato considerato dal legislatore statale, da un lato, un temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da “ponderato contraltare” e, dall’altro, “un bilanciamento tra contrapposti principi”, ossia un “delicato punto di equilibrio” tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo, nonché gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni».
La Corte ha, infine, poi precisato che il divieto del terzo mandato «si impone alle Autonomie speciali anche a tutela del principio costituzionale di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, che parimenti assurge a limite della loro competenza legislativa primaria in materia elettorale».
Soddisfatto delle motivazioni il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, da sempre contrario al terzo mandato: «non c’era nemmeno bisogno delle motivazioni arrivate oggi per comprendere la ratio attraverso la quale la Corte costituzionale ha cassato recentemente la legge provinciale trentina che prevedeva una deroga al limite dei mandati per il presidente della Provincia autonoma. Il principio, ma era chiaro da sempre, è quello dell’uniformità del diritto elettorale passivo su tutto l’intero territorio nazionale».
Per Urzì «non possono esserci diritti differenziati per i cittadini che vogliono candidarsi a seconda della regione in cui lo fanno», sottolineando che è in gioco «un principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, per cui non c’è nessuno più uguale degli altri tanto da poter evocare una deroga “ad personam”».
L’approvazione della norma, «chiaramente incostituzionale nelle sue ragioni e nel suo dettato da parte del Consiglio della Provincia autonoma di Trento – aggiunge il deputato di FdI – ha esposto l’Autonomia ad un’assolutamente prevedibile umiliazione. Tutto questo non fa bene all’immagine di un Trentino operoso e trasparente e bene ha fatto il governo a porre la questione di costituzionalità», conclude Urzì osservando che «a maggior ragione, oggi, risulta totalmente incomprensibile e anzi ingiustificabile la ritorsione attuata dal presidente Fugatti, dopo il ricorso del nostro comune governo, ai danni di Fratelli d’Italia con il ritiro delle deleghe alla vicepresidenza che appartenevano ad un accordo assunto prima delle elezioni e quindi ad oggi non mantenuto».
Soddisfatta del tenore delle motivazioni della sentenza è anche “Più democrazia in Trentino”, intervenuta nel giudizio con una memoria “amicus curiae” ammessa nel giudizio e menzionata nelle motivazioni dei giudici.
«La Corte ribadisce che il limite ai mandati non è una misura contingente, ma un temperamento di sistema dell’elezione diretta, necessario per evitare spinte plebiscitarie e una concentrazione personalistica del potere tipica delle forme di governo iperpresidenziali», chiarendo che «l’Autonomia speciale non può tradursi in una deroga ai diritti politici fondamentali».
Significativo anche il riferimento della Corte ai modelli della Provincia di Bolzano e della Valle d’Aosta, dove si è scelto di privilegiare forme di governo collegiali rispetto a vertici monocratici eletti direttamente, a tutela del pluralismo e della rappresentanza.
«La sentenza non indebolisce l’Autonomia – sottolineano Alex Marini e Stefano Longano di “Più Democrazia in Trentino” – ma ne riafferma la qualità democratica. Senza adeguati contrappesi, l’autogoverno rischia di trasformarsi in concentrazione di potere».
Il contenuto della sentenza potrebbe dare un rinnovato vigore alle proposte di superare l’attuale assetto elettorale maggioritario con elezione diretta del presidente introdotto in Trentino, per riallinearsi al sistema elettorale proporzionale e con elezione indiretta del presidente previgente e ancora usato dalla provincia di Bolzano.
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