MT Racing, la Corte di Treviso frena il Fisco sulle sponsorizzazioni nel motorsport

I giudici annullano la parte principale degli accertamenti su Ires, Irap e Iva: sulle sponsorizzazioni nel motorsport l’onere della prova resta in capo all’Amministrazione finanziaria. La società è stata assistita da GBA Studio Legale e Tributario nel contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate.

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Immagine generata con AI

Una decisione che segna un punto nel contenzioso sulle sponsorizzazioni sportive. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, con la sentenza depositata lo scorso 5 marzo, ha accolto in parte i ricorsi proposti da MT Racing Srl e dal socio Mauro Trentin contro gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni d’imposta 2017 e 2018.

La società è stata assistita da GBA Studio Legale e Tributario, con l’avvocato Massimiliano Leonetti e i dottori commercialisti Marco De Marchis e Guido Gasparini Berlingieri.

Al centro della controversia, fatture relative ad attività di sponsorizzazione e promozione nel settore delle competizioni automobilistiche, che l’Amministrazione finanziaria aveva qualificato come operazioni inesistenti, con conseguente recupero di Ires, Irap e Iva.

Sponsorizzazioni: presunzioni non bastano

Il Collegio della Marca, presieduto dal giudice Raffaele Tito, ha ritenuto che la ricostruzione dell’Ufficio non fosse sorretta da un impianto probatorio adeguato. Gli elementi valorizzati dall’Agenzia non sono stati considerati indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per sostenere l’inesistenza oggettiva delle prestazioni.

In giudizio è emerso, al contrario, che il marchio MT Racing è stato effettivamente esposto e promosso in diverse competizioni di rilievo – tra cui gare della Porsche Carrera Cup, del Campionato Europeo Rally e rally nazionali – circostanze documentate anche da materiale fotografico.

La Corte ha ribadito un principio cardine del diritto tributario: l’onere della prova dell’inesistenza delle operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria. Non è sufficiente evocare anomalie o presunzioni generiche; occorrono riscontri concreti e coerenti.

Annullata la parte principale degli accertamenti

Alla luce di tali valutazioni, i giudici hanno disposto l’annullamento della parte principale degli accertamenti, compensando le spese di lite.

La pronuncia assume rilievo sistemico in un ambito – quello della pubblicità sportiva – in cui la valutazione di economicità e inerenza non può essere compressa entro schemi standardizzati. Il messaggio è chiaro: quando si contesta l’inesistenza delle operazioni, l’accertamento deve poggiare su basi probatorie solide e verificabili.

Per imprese e professionisti del settore marketing e sport, si tratta di un precedente che riafferma un equilibrio fondamentale tra potere accertativo e garanzie del contribuente.
Massimo Casagrande