TARI e attività sportiva: quando la funzione batte la forma. Venezia ridisegna il perimetro dell’imponibile

La funzione sportiva prevale sulla lettura economica: fuori dalla TARI le aree di rimessaggio, da rivedere la classe tariffaria applicata.

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Immagine generata con A.I.

C’è una linea sottile, ma fondamentale, nella fiscalità locale: quella che separa ciò che è attività economica da ciò che resta, nella sua essenza, attività istituzionale. È lungo questa linea che si muove la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, chiamata a pronunciarsi su una vicenda che riguarda il Nuovo Polo Nautico Sportivo Venezia e la società pubblica VERITAS S.p.A., con al centro quattro avvisi di pagamento TARI relativi all’estate 2025.

Il contenzioso nasce in un luogo che è già, di per sé, un progetto di sistema: Punta San Giuliano, dove cinque associazioni sportive dilettantistiche convivono sotto un’unica regia organizzativa. Il Polo nautico non è un semplice utilizzatore di spazi, ma un soggetto di coordinamento che garantisce il funzionamento complessivo dell’impianto, sostenendone i costi e assicurando la fruizione sportiva a favore della collettività.

A rappresentare l’associazione è l’avvocato Massimiliano Leonetti partner di GBA Studio Legale e Tributario, mentre l’avvocato Giancarlo Perinello difende la posizione di VERITAS. Il Collegio, presieduto dal giudice Marino Almansi affronta la questione con un approccio che combina rigore normativo e lettura sostanziale dei fatti.

Il primo tentativo difensivo del contribuente si gioca sul terreno del contraddittorio preventivo, uno dei temi più sensibili dopo la riforma dello Statuto del contribuente. Ma qui la Corte compie una scelta netta: gli avvisi di pagamento TARI, pur impugnabili, non sono atti impositivi in senso proprio. Sono inviti bonari, strumenti di semplificazione amministrativa privi di efficacia esecutiva. E proprio per questo non richiedono l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. È una precisazione tecnica che ridimensiona alcune letture espansive della riforma e restituisce centralità alla natura dell’atto.

Il cuore della decisione, tuttavia, non è procedurale. È sostanziale. Riguarda la qualificazione delle superfici e, in particolare, delle aree scoperte destinate al rimessaggio delle imbarcazioni. Qui si confrontano due visioni opposte. Da un lato, quella di VERITAS, che legge queste aree come funzionali anche alla generazione di risorse economiche, e quindi assimilabili a spazi imponibili. Dall’altro, quella dell’associazione, che rivendica la natura strettamente sportiva di tali superfici.

La Corte sceglie una terza via, più profonda. Non si limita a verificare se esista un corrispettivo economico, ma si interroga sulla funzione reale di quelle aree. E la risposta è chiara: le imbarcazioni sono lo strumento indispensabile dell’attività sportiva nautica. Senza di esse, l’attività non esiste. E senza spazi per il loro stazionamento, le imbarcazioni non possono essere utilizzate. In questa prospettiva, le aree di rimessaggio diventano parte integrante dell’attività sportiva stessa, e non un segmento separato.

È qui che la sentenza compie il salto qualitativo. Stabilisce che la funzione prevale sulla forma. Che la presenza di contributi o quote associative non trasforma automaticamente un’attività in economica. E che, nel caso di un’associazione senza scopo di lucro, inserita in un sistema regolato e sottoposto al controllo pubblico, non si può prescindere dalla finalità complessiva dell’attività svolta.

Diverso è l’approccio sulle altre questioni sollevate. Quando si passa agli immobili dichiarati inutilizzabili, il Collegio torna su un terreno più formale: l’esenzione richiede prova, documentazione, dichiarazione tempestiva. In assenza di questi elementi, la pretesa impositiva resta valida. Lo stesso vale per la riduzione legata alla distanza dei cassonetti: i fatti dimostrano che i requisiti non sussistono e, soprattutto, che manca una richiesta formale del contribuente.

Ma è sulla classificazione tariffaria che emerge un altro principio di sistema. VERITAS aveva applicato, per alcune superfici, una classe più onerosa rispetto a quella prevista per le associazioni. La Corte interviene ristabilendo coerenza: se il soggetto passivo è un’associazione, e il regolamento individua per questa categoria una specifica classe tariffaria, non è possibile frammentare il trattamento in base alla destinazione delle singole superfici. L’identità soggettiva torna centrale e impone un’applicazione uniforme della tariffa.

Il risultato è una decisione chirurgica, che non accoglie integralmente il ricorso ma incide in modo significativo sulla pretesa tributaria. Le aree di rimessaggio vengono escluse dalla tassazione, la classe tariffaria viene corretta, mentre restano ferme le altre componenti del debito. Le spese compensate raccontano, più di ogni altra cosa, la complessità della materia.

Questa pronuncia lascia un segno preciso. Nella fiscalità locale, sempre più spesso, la partita si gioca sulla capacità di leggere la realtà economica oltre le sue apparenze formali. E per chi opera nella consulenza, il messaggio è netto: non basta conoscere la norma, bisogna interpretare la funzione. È lì che si costruisce – o si difende – il perimetro dell’imponibile.
Massimo Casagrande