Comunità per minori, il TAR FVG traccia il confine: non è la terapia a fare la differenza, ma l’autorizzazione

Respinto il ricorso della cooperativa The Help: legittime le ordinanze del Comune di Trieste. Centrale il ruolo di Regione e ASUGI nella definizione del perimetro tra socio-educativo e socio-sanitario

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Immagine generata con A.I.

Non è la presenza di una terapia farmacologica a determinare la natura di una struttura. È il titolo autorizzativo. È attorno a questo passaggio, apparentemente tecnico ma in realtà fondamentale, che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costruisce una decisione destinata a incidere profondamente sull’organizzazione dei servizi per minori.

Con la sentenza sul ricorso n. 198/2025, la Sezione I del TAR ha respinto l’impugnazione proposta da The Help Società Cooperativa Sociale contro il Comune di Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), confermando la legittimità delle ordinanze che imponevano l’adeguamento delle comunità gestite dalla cooperativa agli standard previsti dalla normativa regionale.

Il procedimento ha visto confrontarsi, da un lato, la cooperativa rappresentata dal prof. avvocato Fabio Balducci Romano di Udine e, dall’altro, il Comune di Trieste difeso dagli avvocati Valentina Frezza, Sara De Biaggi, Alda De Gennaro e Paola Nodari, la Regione FVG con le avvocate Daniela Iuri e Camilla Toresini, e ASUGI con l’avvocato Guido Barzazi name partner dello Studio Legale Barzazi di Venezia. A decidere è stato il Collegio della Prima sezione del Tar Friuli presieduto dal giudice Carlo Modica de Mohac di Grisì.

La vicenda prende forma nel 2024, quando una segnalazione del NAS di Udine porta all’attenzione delle autorità la presenza, all’interno delle comunità per minori gestite da The Help a Trieste, di terapie farmacologiche anche complesse. L’ispezione successiva di ASUGI non si limita a fotografare la situazione, ma evidenzia criticità nella gestione, nella conservazione e nella somministrazione dei farmaci. È su queste risultanze che il Comune attiva il proprio potere di vigilanza, acquisisce un parere interpretativo dalla Regione e adotta le ordinanze contestate.

La cooperativa impugna i provvedimenti, sostenendo che le terapie erano regolarmente prescritte dai medici e che l’intervento amministrativo finiva per comprimere diritti fondamentali dei minori, dal diritto alla salute alla continuità delle relazioni. Il cuore della difesa è chiaro: la presenza di farmaci non può trasformare automaticamente una comunità socio-educativa in una struttura sanitaria.

Ma il TAR sposta il baricentro del ragionamento. Non è la condizione clinica del singolo minore, né la correttezza della prescrizione medica, il punto decisivo. La questione è un’altra: la coerenza tra attività svolta e titolo autorizzativo posseduto dalla struttura.

Nel ricostruire il quadro normativo, i giudici richiamano le linee guida regionali e il D.P.Reg. 158/2022, che distinguono chiaramente tra percorsi socio-educativi, percorsi educativo-riabilitativi integrati e percorsi terapeutico-riabilitativi. Solo in quest’ultima categoria è prevista la somministrazione strutturata di farmaci. Le comunità socio-educative, invece, operano su un diverso livello di bisogno e non possono erogare prestazioni sanitarie o socio-sanitarie ad alta integrazione.

È qui che si inserisce il passaggio decisivo della sentenza: The Help operava con un’autorizzazione provvisoria per comunità socio-educativa e non aveva ottenuto l’accreditamento per percorsi integrati. In questo contesto, la somministrazione sistematica di farmaci – anche se prescritti e somministrati da personale qualificato – rappresenta un’attività eccedente rispetto al perimetro autorizzato.

Il Comune, sottolinea il TAR, non ha compiuto valutazioni sanitarie né si è sostituito ai servizi invianti. Ha semplicemente rilevato uno scostamento rispetto al titolo autorizzativo e ha ordinato il rientro nella legalità, concedendo anche un termine per consentire la continuità terapeutica dei minori in strutture adeguate. Un intervento definito sostanzialmente vincolato, privo di margini discrezionali.

In questo schema, il ruolo di ASUGI assume una funzione tecnica fondamentale: l’azienda sanitaria non decide, ma accerta. Fornisce gli elementi istruttori che consentono al Comune di esercitare i propri poteri di controllo. La Regione, dal canto suo, interviene sul piano interpretativo, chiarendo il significato della normativa di riferimento e contribuendo a definire il perimetro entro cui le strutture possono operare.

La sentenza si chiude con il rigetto del ricorso e la condanna della cooperativa al pagamento delle spese di lite a favore delle amministrazioni resistenti.

Ma il dato più rilevante è sistemico. Il TAR afferma un principio destinato a incidere ben oltre il caso concreto: nei servizi per minori, la qualificazione dell’intervento non dipende dalla singola prestazione erogata, ma dal quadro autorizzativo complessivo. Non basta che un’attività sia utile o persino necessaria. Deve essere anche giuridicamente consentita.

È un passaggio netto, che richiama cooperative, enti gestori e pubbliche amministrazioni a una maggiore attenzione nella costruzione dei modelli organizzativi. Perché, come emerge con chiarezza dalla decisione, la tutela dei minori non si gioca solo sul piano educativo o sanitario, ma anche – e in modo sempre più rilevante – su quello della correttezza amministrativa.
Massimo Casagrande