Commercialisti veronesi: attivo il primo organismo di Composizione della Crisi del Triveneto

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Verona. Attivato l’Organismo di Composizione della Crisi dei commercialisti veronesi per risolvere le situazioni da eccessivo indebitamento di cittadini, consumatori, piccoli imprenditori, artigiani ed imprenditori agricoli.

Attivato l’Organismo di Composizione della Crisi dei commercialisti veronesi per risolvere le situazioni da eccessivo indebitamento di cittadini, consumatori, piccoli imprenditori, artigiani ed imprenditori agricoli.

“TERZO ORGANISMO IN ITALIA, PRIMO NEL TRIVENETO”

Quello dei commercialisti veronesi rappresenta il terzo Organismo di Composizione della Crisi registrato presso il Ministero della Giustizia a livello nazionale e il primo del Triveneto dove è seguito da quello dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.

“UN SERVIZIO A PICCOLI IMPRENDITORI NON FALLIBILI”

All’Organismo di Composizione della Crisi possono rivolgersi tutti i soggetti indebitati e non fallibili, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti, consumatori, alle prese con uno stato di indebitamento che non sono più in grado di gestire e risolvere da soli. Ad esempio dal punto di vista dei consumatori ma non solo rientrano le situazioni in cui i cittadini non riescono a pagare le rate di finanziamento o di mutuo o altri debiti che non riescono più a sostenere.

“MION: COMPLETA IL PERCORSO AVVIATO NEL 2013”

“Si tratta di una importante iniziativa – Osserva Alberto Mion, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona – che completa il percorso già intrapreso con successo dall’ODCEC veronese nel 2013, con l’attivazione dello sportello informativo gratuito in collaborazione con il Tribunale di Verona. Ora, attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili può dare un sostegno più incisivo ed efficace a tutti i soggetti sovraindebitati non fallibili, prestando assistenza fino al raggiungimento di un accordo con i creditori.”

“ATTIVO PRESSO L’ORDINE VERONESE DEI COMMERCIALISTI”

Per verificare i requisiti ed attivare la procedura se del caso di esdebitazione, i soggetti interessati possono rivolgersi all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona in via Tezone, 5, presso cui ha sede l’O.C.C. veronese. Normalmente la procedura si conclude con un accordo del debitore o piano del consumatore che, se omologato, diventa vincolante per i creditori, anche nel caso in cui non sia previsto il pagamento di tutti i debiti.

“CESARI: UN’OPPORTUNITÀ POCO CONOSCIUTA”

“La possibilità di rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi rappresenta una opportunità ancora poco conosciuta – sottolinea Marina Cesari referente dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’ODCEC di Verona e componente della commissione nazionale dei commercialisti sulla crisi da sovraindebitamento – adatta a tutti quei soggetti indebitati che si attivano e collaborano nella gestione del proprio stato di crisi economica e che cercano, grazie all’ausilio di professionisti esperti, di uscire dalla crisi attraverso un accordo alternativo alla più dannosa procedura di esecuzione forzata giudiziale. Uno dei vantaggi principali nell’attivare una procedura di questo tipo consiste nel fatto che il giudice, una volta presentato il piano e fissata con decreto la data dell’udienza o decretata la procedura liquidatoria può sospendere ogni eventuale azione esecutiva come il pignoramento dei beni del soggetto indebitato.”

“TRIPLICE L’ESITO DELLA PROCEDURA”

L’esito della procedura per il soggetto indebitato, come previsto dalla normativa, può essere triplice. Se riguarda titolari di partita iva, che rientrano tra i soggetti non fallibili, la procedura si può concludere con un accordo che deve essere approvato da creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti non muniti di privilegio Per i debiti che non derivano da attività imprenditoriale o professionale, la procedura si conclude con un piano del consumatore che è sottoposto al solo giudizio ed è vincolante per tutti i creditori. Il terzo esito della procedura è rappresentato dalla richiesta di liquidazione del patrimonio del soggetto indebitato, in questo caso il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio a favore dei creditori.

“UN CONCORDATO DEI CONSUMATORI”

Nel caso di piano o accordo si tratta di un vero e proprio concordato dei creditori alla fine del quale il debitore sarà considerato libero da ogni debito ancora non onorato, e la sua posizione riabilitata attraverso l’esdebitazione, concedibile a giudizio del Giudice in caso di procedura liquidatoria, con la possibilità di ripartire da zero senza il peso di debiti pregressi. Tra i debiti che non possono essere stralciati, ma possono essere solamente dilazionati, vi sono le risorse proprie dell’Unione europea, l’Iva e le ritenute d’acconto dichiarate e non versate.

“COSTI PREDETERMINATI DALLA LEGGE”

I costi della procedura sono determinati dalla legge in percentuale, sia per il compenso al gestore della crisi nominato dall’Organismo, sia per i costi amministrativi di gestione della procedura da parte dell’O.C.C., e variano in funzione della tipologia, complessità e del valore dell’attivo patrimoniale realizzato o dell’accordo realizzato concordato.

“8 COMMERCIALISTI GESTORI, PRESTO OLTRE 30”

“Attualmente l’organismo si compone di 8 commercialisti gestori della crisi – conclude Cesari – altri 20 sono in fase di iscrizione e 27 hanno appena iniziato il corso di abilitazione a gestori della crisi, per iscriversi all’O.C.C.”

“LA RISPOSTA ALLA LEGGE 3 DEL 2012”

L’Organismo di Composizione della Crisi costituisce una importante risposta attuativa della legge n.3 del 2012 che prevede gli strumenti per aiutare il cittadino a difendersi dalla crisi da sovraindebitamento aiutando i soggetti indebitati a trovare un accordo con i propri creditori o ricercando soluzioni alternative per la gestione del debito.