Crediti professionali per prestazioni ante fallimento. Come si applica la ritenuta?

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Buone notizie per Curatori e professionisti creditori del fallimento: l’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione proposta nell’interpello dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, sulla modalità di calcolo della ritenuta d’acconto applicata dal curatore fallimentare ai professionisti che si insinuano al passivo, per prestazioni rese ante fallimento.

L’Ordine trevigiano dei commercialisti aveva presentato un quesito sulle modalità di calcolo della ritenuta di acconto per i crediti professionali antecedenti al 1° gennaio 2018. Secondo la vecchia normativa il credito del professionista gode del privilegio solo per la parte riferita agli onorari, mentre l’importo riferito all’IVA è ammesso in chirografo. Una disposizione che non si applica ai crediti professionali sorti dopo il 1° gennaio 2018, che godono tutti uguale grado di privilegio.

Al momento del riparto, il professionista è tenuto ad emettere fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale viene scorporata l’IVA relativa, come prevede la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 127/E del 3 aprile 2008.

Al momento del pagamento, il curatore, è tenuto ad applicare al professionista, in qualità di sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto. Ma su quale base imponibile? Per i crediti antecedenti al 1° gennaio 2018, non era chiaro se la ritenuta d’acconto applicata dal curatore dovesse essere calcolata sulla base dell’onorario ammesso al passivo tra i privilegiati oppure sulla base dell’onorario esposto nella fattura predisposta dal professionista in sede di riparto.

Secondo l’Ordine dei Commercialisti di Treviso la soluzione maggiormente aderente al sistema, confermata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta al quesito (Consulenza giuridica n. 907-2/2018 da parte della Direzione Regionale del Veneto), consiste nel calcolare la ritenuta d’acconto sull’onorario esposto dal professionista in fattura al momento del riparto. Si tratta di una modalità di calcolo che consente di mantenere la perfetta corrispondenza tra gli importi indicati in fattura e la base di calcolo per l’applicazione della ritenuta, senza dimenticare la perfetta quadratura tra i dati inseriti nel modello 770 predisposto dal curatore e la dichiarazione dei redditi presentata dal professionista. Una soluzione che appare coerente anche nel caso in cui il professionista, in sede di riparto dei crediti chirografari, si veda corrispondere un importo anche per l’IVA ammessa al passivo. In questo caso il professionista emetterà una seconda fattura, per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal Curatore, che dovrà ripartire tra onorario ed IVA, e si vedrà applicare una ritenuta che sarà calcolata sull’importo dell’onorario riportato nella fattura così emessa.

Ad esempio, se il professionista è stato ammesso al passivo per euro 100,00 a titolo di onorario ed euro 22,00 a titolo di IVA, in sede di riparto a favore dei creditori privilegiati sarà corrisposto un importo pari ad euro 100,00. In questo caso il professionista emetterà una fattura per un importo complessivo di euro 100,00, così ripartito: euro 81,97 a titolo di onorario ed euro 18,03 a titolo di IVA. La ritenuta d’acconto applicata dal curatore sarà calcolata sulla base dell’onorario esposto nella fattura predisposta dal professionista in sede di riparto (euro 81,97).

Se il professionista è stato ammesso in privilegio per euro 100,00 e in chirografo per l’IVA corrispondente (euro 22,00), qualora il riparto successivo preveda l’integrale pagamento per l’importo chirografario (euro 22,00), il professionista emetterà un’altra fattura per un importo complessivo pari ad euro 22,00, così ripartito: euro 18,03 a titolo di onorari ed euro 3,97 a titolo di IVA. Il curatore applicherà la ritenuta d’acconto sull’importo di euro 18,03 esposto in fattura come onorario. Qualora vi sia l’integrale pagamento sia della quota privilegiata che di quella chirografaria, la ritenuta applicata sarà assolutamente corretta in quanto calcolata su un totale corrispondente all’importo dell’onorario ammesso al passivo.