Targhe estere in Italia: non è sanzionabile la circolazione per chi ha la “residenza normale” all’estero

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Il Giudice di Pace di Belluno lo scorso 15 febbraio ha accolto il ricorso presentato dall’automobilista bellunese S.S., assistito dagli avvocati Wilma Viscardini, Gabriele Donà e Barbara Comparini dello Studio legale Donà Viscardini, contro la multa comminata dalle autorità locali per essere stato alla guida di un’auto immatricolata in Germania, pur risultando iscritto all’anagrafe italiana da più di 60 giorni.

Il ricorso è stato supportato dalla Fiera di Longarone ed è stato sostenuto finanziariamente da Uniteis e.V. l’associazione di categoria che da anni si batte per i diritti dei gelatieri che vivono stabilmente in Germania. Sono due infatti le principali problematiche che li possono affliggere: la doppia imposizione fiscale o il tema delle targhe estere. Per combattere l’esterovestizione, (la pratica di immatricolare la propria vettura all’estero per evitare i costi relativi a IVA e tasse di circolazione correlati all’immatricolazione in Italia, o semplicemente per rendere più difficile la riscossione delle multe stradali) il Codice della Strada è stato modificato nel 2018 nel senso che, secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno, a chi risiede anagraficamente in Italia da più di 60 giorni è vietato circolare nel Belpaese con una targa estera.

Il Giudice di Belluno, accogliendo le tesi della difesa del ricorrente, ha dato al Codice della Strada un’interpretazione conforme al diritto UE, disapplicando le circolari del Ministero e annullando la multa. Si tratta di una decisione rilevante perché i principi da essa espressi potranno essere invocati da tutti coloro che guidano autovetture con targa estera, pur residenti anagraficamente in Italia, purché siano in grado di dimostrare documentalmente di avere la residenza “normale” in un altro Stato membro dell’Unione europea.

In caso di doppia residenza anagrafica è possibile circolare alla guida di un’auto in un Paese diverso da quello in cui l’auto risulta immatricolata, se è in quest’ultimo che il conducente ha la propria residenza “normale”. E per “normale” si intende il luogo in cui “una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita”.

Nell’attesa che il legislatore italiano modifichi il Codice della Strada (o le circolari ministeriali) per renderle coerenti con il diritto europeo, lo Studio Donà Viscardini ha anche presentato alla Commissione europea una motivata denuncia, affinché valuti di intraprendere una procedura d’infrazione contro l’Italia.

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