Attività di somministrazione non autorizzata, respinto il ricorso della Nick San S.a.s.

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Nel contenzioso, Nick San S.a.s. di Manoni Niccolò & C. è affiancata dagli avvocati Paolo Bettiol, Michela Demadei e Jacopo Molina; il Comune di Venezia è difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Nicolò Paoletti.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’annullamento della Disposizione della Direzione Commercio e Attività Produttive – Servizio Commercio Sportello Impresa 1 – U.O.C. Attività di Somministrazione Alimenti e Bevande Centro Storico del Comune di Venezia Prot. N. 134040/2016, notificatale via pec in data 18 marzo del 2016 ed avente ad oggetto: “Conclusione del procedimento di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata nei locali siti in Venezia, San Polo 1046 – Ditta Nick San S.a.s. C.F. 04114340278 PG597777/2015”.

La sentenza gravata ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio perché, con esso, notificato solo il 22 aprile del 2016, la parte appellante intendeva far valere (anche) motivi di illegittimità del provvedimento dell’1 febbraio del 2013, con cui l’ente locale aveva archiviato la sua istanza di autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande. Poiché quest’ultimo, ha sostenuto il Tribunale, sarebbe stato conosciuto dalla parte appellante, al più tardi, il 22 dicembre del 2015, la relativa impugnazione avrebbe dovuto essere presentata entro il successivo 20 febbraio del 2016.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00).

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