Trasporti a Venezia: è regolare l’appalto per le paline delle fermate, lo dice il Tar Veneto

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È stata la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, presieduta dalla giudice Maddalena Filippi, ad emettere una sentenza a favore di ACTV s.p.a. e Azienda Veneziana della Mobilità – AVM, assistite dallo studio legale Barzazi con il name partner avvocato Guido Barzazi, che riguarda un caso di gara d’appalto controverso, sollevando questioni significative in materia di appalti pubblici.

La sentenza deriva da un ricorso presentato dall’azienda trevigiana Metalco s.r.l., assistita da Bird&Bird con il partner Simone Cadeddu, il counsel Jacopo Nardelli, e le associate Chiara Nuzzo e Camilla Triboldi; contro ACTV s.p.a. e Azienda Veneziana della Mobilità – AVM, che sollevava una presunta irregolarità nella procedura di aggiudicazione di un appalto per la fornitura di elementi di ricambio di paline e pensiline per gli impianti di fermata dei trasporti pubblici, come i porta orari per le paline e i pali di fermata della cartellonistica.

Metalco s.r.l. esclusa dalla gara, ha contestato l’aggiudicazione ad un’altra azienda trevigiana, la Fly s.r.l., sostenendo la mancanza dei requisiti speciali di capacità tecnico-professionale richiesti e la mancata attivazione della verifica di anomalia dell’offerta, data l’elevata percentuale di ribasso proposta da Fly s.r.l. Secondo Metalco, Fly non possedeva i requisiti di partecipazione necessari e il suo ribasso significativo avrebbe dovuto attivare una verifica di anomalia. Inoltre, Metalco ha sollevato dubbi sulla conformità dell’offerta ai criteri ambientali minimi (CAM), obbligatori per questo tipo di appalti.

Il TAR, dopo un’attenta analisi, ha respinto tutte le accuse di Metalco s.r.l., sostenendo che non c’erano elementi sufficienti a dimostrare le presunte irregolarità. Il Tribunale ha chiarito che la stazione appaltante ha agito nel rispetto delle normative vigenti, compresa la verifica dei requisiti di Fly s.r.l. e la valutazione della sostenibilità economica della sua offerta.

Un sentenza che sottolinea la rilevanza della discrezionalità tecnica nelle procedure di gara, ribadendo che le decisioni delle stazioni appaltanti possono essere impugnate solo in presenza di evidenti vizi di irragionevolezza o di illogicità e che conferma che l’obbligo di rispetto dei criteri ambientali minimi sussiste ex lege, indipendentemente dalla loro menzione esplicita nei capitolati di gara.

Il TAR Veneto, vista la complessità e la particolarità delle questioni trattate, ha deciso per la compensazione delle spese legali.

Scopri tutti gli incarichi: Guido Barzazi – Barzazi Studio Legale; Simone Cadeddu – Bird & Bird; Jacopo Nardelli – Bird & Bird; Chiara Nuzzo – Bird & Bird; Camilla Triboldi – Bird & Bird;