Comaco vince in Cassazione contro l’Agenzia delle Dogane

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É stata la quinta sezione della Suprema Corte, presieduta dal giudice Virgilio Biagio, a dare ragione a Comaco s.p.a contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che chiedeva il pagamento di oltre 9 milioni di euro di dazi per le importazioni di banane avvenute in Italia tra il 2004 e il 2005. Comaco è stata assistita dagli avvocati Wilma Viscardini e Gabriele Donà dell’omonimo studio legale padovano.

La vicenda era nata in seguito a dei controlli doganali sulle importazioni di banane che avevano portato all’emissione di alcuni avvisi di rettifica per maggiori diritti doganali dovuti dalle società Chiquita Italia s.p.a. e Comaco s.p.a., obbligate in solido. Secondo la ricostruzione dell’agenzia delle dogane – si legge in sentenza – “la società Chiquita International Ltd per aggirare il contingentamento unionale delle importazioni (di frutta) interponeva fittiziamente nell’operazione di importazione soggetti in possesso del certificato AGRIM (nel caso di specie la Comaco), che, quindi, importavano le banane corrispondendo dazi in misura minore a quelli previsti dalla legge utilizzando il predetto certificato e, quindi, rivendevano la merce alla Chiquita Italia s.p.a.”. Da qui i maggiori dazi richiesti dall’Agenzia delle Dogane.

Chiquita Italia si era opposta alle pretese doganali ed aveva ottenuto definitivamente ragione nel 2017: la Suprema Corte aveva annullato l’avviso di rettifica.

Comaco, solidalmente responsabile, che già nel primo grado di giudizio aveva visto riconoscere le proprie ragioni dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma nel 2012, ha ottenuto definitivamente l’annullamento dell’avviso di rettifica, con la sentenza della Cassazione pubblicata lo scorso 16 dicembre. La Suprema Corte ha infatti accolto le tesi della difesa di Comaco secondo cui il giudicato del 2017, favorevole alla società Chiquita Italia e obbligata in solido con Comaco, è opponibile all’Agenzia delle Dogane anche se potenzialmente dannoso per le finanze europee. Così la Suprema Corte ha enunciato che “Il principio ricavabile dall’art. 1306 secondo comma, cod. civ., per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest’ultimo e altro condebitore solidale è applicabile anche in materia tributaria. Pertanto, con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche, ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l’applicazione del diritto unionale.” In questo senso, quindi, ha concluso la Cassazione, “il principio di certezza del diritto derivante dall’applicazione della regola del giudicato prevale sulla necessità di garantire l’effettività del diritto unionale.”

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