Ancora una volta gli autovelox della Super Valsugana finiscono al centro delle contestazioni di Altvelox e ancora una volta arriva un provvedimento favorevole al cittadino da parte del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, che con ordinanza sottoscritta il 24 settembre 2026, nell’ambito del procedimento n. 3678/2026, ha disposto l’archiviazione di un verbale elevato dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alta Valsugana, senza applicare alcuna sanzione nei confronti della ricorrente.
La vicenda nasce da un accertamento effettuato il 18 maggio 2026 lungo la strada statale 47 della Valsugana, al chilometro 120+117, in direzione Padova, nel territorio comunale di Pergine Valsugana, dove un apparecchio Autovelox 106 aveva rilevato una velocità di 107 km/h, successivamente ridotta a 101 km/h per effetto della tolleranza prevista dalla normativa, rispetto al limite di 90 km/h. Il verbale, notificato il 19 giugno 2026, prevedeva una sanzione pecuniaria e la decurtazione di tre punti dalla patente, ma la destinataria, anziché procedere al pagamento, si è rivolta ad Altvelox per contestare la regolarità dell’accertamento.
Il 25 giugno 2026 è stato presentato un articolato ricorso al Commissariato del Governo (quello che in altre province della Repubblica è svolto dal prefetto) di Trento, nel quale si è contestata innanzitutto l’assenza, nella documentazione richiamata dal verbale, di uno specifico decreto di omologazione dell’apparecchiatura, essendo riportati soltanto provvedimenti ministeriali di approvazione e successive estensioni. Si sono poi sollevate questioni relative alla conformità del dispositivo concretamente installato al prototipo depositato presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla configurazione tecnica dell’Autovelox 106 utilizzato in postazione fissa automatica, alla documentazione delle verifiche di funzionalità e alla corrispondenza tra le matricole indicate nel verbale e quelle riportate nel certificato di taratura. Contestazioni che si inseriscono nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione sulla distinzione tra approvazione e omologazione, previsto dall’articolo 142, comma 6, del Codice della strada.
Il risultato è appena arrivato con il provvedimento firmato il 24 settembre 2026, attraverso il quale il Commissariato del Governo ha disposto l’archiviazione degli atti, dopo aver esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell’organo accertatore. Il provvedimento non specifica quale delle contestazioni abbia determinato la decisione, ma il dato amministrativo è inequivocabile: quel verbale non darà luogo ad alcuna sanzione nei confronti della ricorrente.
Rimane quindi aperta una questione che Altvelox continua a sollevare da tempo, perché la legittimità degli autovelox installati lungo la Super Valsugana – ben sei ora con quello che il comune di Civezzano sta installando in località Mochena in direzione Trento – non può essere data per scontata sulla sola base delle autorizzazioni prefettizie o dei decreti di approvazione delle apparecchiature, senza verificare il rispetto di tutti i requisiti prescritti dalla legge.
Per Altvelox «un’altra archiviazione non dimostra automaticamente l’illegittimità di ogni postazione, ma conferma quanto sia importante sottoporre a verifica gli accertamenti e la documentazione tecnica sulla quale vengono fondate le sanzioni. Continueremo pertanto a contestare gli accertamenti che presentano criticità documentali e giuridiche, chiedendo alle amministrazioni interessate di dimostrare la piena regolarità degli strumenti impiegati, perché il rispetto dei limiti di velocità costituisce un obbligo per gli automobilisti, esattamente come il rispetto delle disposizioni di legge costituisce un obbligo per gli enti che effettuano i controlli e applicano le sanzioni».
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