Estinto il giudizio tributario tra AE e la Silvestri Pallets

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Nel contenzioso, Silvestri Pallets S.a.s. è affiancata dall’avvocato Natale Callipari.

Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito di controlli eseguiti da militari della GdF furono notificati alla Silvestri Pallets due avvisi d’accertamento, relativi alle annualità 2005 e 2006.

Gli schemi generalmente contestati erano quelli dell’acquisto da parte della contribuente di prodotti semilavorati di provenienza comunitaria e nel contempo vendita alla medesima fornitrice di pallets senza applicazione dell’Iva, per avere le cessionarie (già cedenti) rilasciato dichiarazioni di intento ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972; oppure della costituzione di un operatore fittizio (con ruolo di missing trader) che simulava un acquisto comunitario, con successiva cessione nazionale alla Silvestri, le cui operazioni erano imponibili ai fini Iva, ma la cui iva, della quale la cedente cartiera era debitrice d’imposta, non era mai versata all’Erario.

La società, che contestava la ricostruzione delle operazioni e comunque invocava la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere impositivo per carenza dei presupposti di applicabilità del raddoppio dei termini, adì la Commissione tributaria di I grado di Trento.

Con sentenza n. 99/04/2013 il giudice di primo grado accolse in parte le ragioni della società, in particolare ritenendo non allegata da parte dell’ufficio una prova adeguata della consapevolezza della società sulla falsità delle dichiarazioni di intento e sul coinvolgimento o quanto meno sulla consapevolezza delle operazioni soggettivamente inesistenti. La pronuncia, appellata dinanzi alla Commissione provinciale di II grado di Trento, fu confermata con sentenza n. 37/02/2015.

La Cassazione dichiara estinto il giudizio.

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