L’Agenzia delle Entrate vince contro la gestione di Villa Bonin

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Vicenza. È stata la Suprema Corte lo scorso marzo ad accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nel contenzioso tributario con la società vicentina la Corte s.r.l. che opera nel settore dell’intrattenimento a mezzo discoteca.

La Corte s.r.l. è stata assistita dal prof. avvocato Loris Tosi, fondatore dell’omonimo studio legale in Venezia – Mestre, con il prof. avvocato Giuseppe Marini dell’omonimo studio romano, mentre l’Agenzia delle Entrate è stata rappresentata dall’avvocatura dello Stato.

In primo grado era stata la Commissione Tributaria di Vicenza ad annullare l’avviso di accertamento tributario relativo all’ I.V.A. dell’anno 2003, emesso nei confronti di la Corte s.r.l., “in relazione all’errata applicazione dell’aliquota I.V.A. al 10 per cento” – si legge in sentenza – “per prestazioni di prima consumazione obbligatoria collegata all’attività di intrattenimento a mezzo discoteca.”

Nel 2012 anche la Comissione Tributaria Regione di Venezia aveva dato ragione alla società contribuente, che per l’attività di somministrazione di bevande applicava l’I.V.A. al 10 per cento, sulla base del fatto che solo nel 2006, tre anni dopo il periodo di imposta accertato, era entrata in vigore la nuova normativa che disciplinava la aliquota I.V.A. relative alla somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito dell’attività di spettacolo ed intrattenimento.
La disposizione normativa del 2006 era nata con l’intento di “reprimere il fenomeno elusivo – si legge in sentenza – connesso all’applicazione, fino al momento dell’adozione del nuovo strumento normativo, dell’I.V.A. al 10 per cento sulle consumazioni, a fronte dell’I.V.A. al 20 per cento (ora 22 per cento, n.d.r.) prevista per l’ingresso in locali da ballo.”

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di appello sulla base del fatto che la normativa sopravvenuta nel 2006 “non poteva significare che in epoca precedente i comportamenti abusivi fossero leciti.” Secondo l’Agenzia, infatti, “l’attività di somministrazione di bevande obbligatoriamente imposta al cliente (per accedere al locale da ballo, n.d.r.) integrava, in effetti, un vero e proprio pagamento del biglietto per l’accesso al locale”, di conseguenza si trattava di attività assoggettabili ad aliquota I.V.A. ordinaria già nell’anno di imposta 2003.

La sesta sezione civile della Cassazione, presieduta dal giudice Marcello Iacobellis, con ordinanza pubblicata lo scorso 17 marzo, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto per un nuovo esame della controversia.

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