L’azienda agricola vince contro Avepa e Agea

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La Corte d’appello di Venezia, presieduta dal giudice Guido Santoro, ha accolto l’impugnazione presentata dall’azienda agricola Marobin avverso una sentenza del Tribunale di Padova che aveva considerato legittima la compensazione, effettuata da un organismo pagatore, di alcuni premi comunitari ritenuti indebitamente percepiti con altre sovvenzioni comunitarie pacificamente dovute.

L’azienda agricola è stata assistita dallo studio legale Donà Viscardini con gli avvocati Wilma Viscardini, Gabriele Donà e Barbara Comparini.

Nel 2002 Agea (Organismo pagatore nazionale) aveva chiesto all’azienda agricola di restituire i premi ricevuti per la coltivazione di tabacco negli anni 1994, 1995 e 1997, asseritamente non dovuti. Nonostante la contestazione dell’addebito sul piano amministrativo, presentata dall’azienda, Agea aveva in seguito recuperato tali premi facendoli compensare da Avepa (organismo pagatore regionale) con altre sovvenzioni agricole dovute all’azienda per gli anni 2010 e il 2011.

Davanti al Tribunale di Padova, l’azienda agricola aveva contestato la propria iscrizione nel “Registro nazionale dei debitori” e per l’effetto il recupero per compensazione, dal momento che mai era stato accertato (né sul piano amministrativo né su quello giudiziario) che i premi ricevuti a suo tempo fossero stati indebitamente percepiti. In effetti, Agea non aveva adottato alcun provvedimento formale di revoca dei premi pagati a suo tempo né notificato una vera e propria ingiunzione di pagamento, ma si era limitata a inviare una richiesta di restituzione che non poteva essere considerata un atto impugnabile.

Il Tribunale di Padova, dopo aver ammesso che la compensazione è possibile solo per i debiti accertati in via definitiva, aveva rigettato la domanda dell’Azienda, ritenendo che tale accertamento vi fosse stato dato che la richiesta di pagamento doveva essere considerata un vero e proprio provvedimento divenuto definitivo perché non contestato giudizialmente.

In sede d’appello, l’azienda agricola aveva rinnovato le proprie censure, in particolare ribadendo la violazione dell’art. 5-ter del Reg. (CE) 885/06 e dell’art. 8-ter della L. n. 33/2009.

La Corte d’appello di Venezia ha totalmente accolto il gravame presentato dallo Studio legale Donà Viscardini affermando che una semplice richiesta di pagamento non costituisce un provvedimento impugnabile e che la “compensazione comunitaria” di cui al Reg. (CE) n. 885/06 non deroga alla disciplina nazionale in tema di requisiti legali di compensabilità dei crediti, dato che il citato art. 5-ter prevede che i debiti del beneficiario debbano essere “accertati in conformità della legislazione nazionale”. Viene quindi in rilievo l’art. 1243 c.c. e il consolidato principio secondo il quale la certezza del debito, oltre alla liquidità ed esigibilità, costituisce requisito necessario per la compensazione legale, di modo che la contestazione del debito impedisce l’operare della compensazione. In particolare, la certezza del debito può derivare da una sentenza passata in giudicato oppure dall’acquiescenza del debitore (assenti nella fattispecie) e, solo in presenza di un simile accertamento, è consentito l’inserimento del debito nel “Registro nazionale dei debitori” di cui all’art. 8-ter della L. 33/2009, passaggio finalizzato – per l’appunto – all’attuazione del sistema di compensazione tra aiuti e debiti gravanti sui beneficiari.

Il giudice ha così condannato Agea ed Avepa (in solido tra loro) a pagare all’azienda agricola le somme compensate “oltre agli interessi legali maturati dalla data alla quale l’erogazione avrebbe dovuto essere effettuata al saldo” e alle spese di lite.

Una decisione che conferma i principi giurisprudenziali – in materia di “compensazione comunitaria” (ora prevista dall’art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014) – che potranno essere invocati da tutti coloro che hanno visto trattenute in compensazione sovvenzioni agricole in ragione di asseriti controcrediti dell’Amministrazione non accertati in via definitiva (perché oggetto di semplici richieste di pagamento o di provvedimenti di revoca ancora sub iudice).

Scopri tutti gli incarichi: Barbara Comparini – Donà Viscardini; Gabriele Donà – Donà Viscardini; Wilma Viscardini – Donà Viscardini;