Il TFN si pronuncia sul deferimento della ASD Città di Paese

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Nel procedimento, la società ASD Città di Paese è affiancata dall’avvocato Martino De Marchi.

Il Tribunale Federale Nazionale si pronuncia sul deferimento, richiesto dal Procuratore Federale, n. 15884/111/2023 nei confronti del Sig. Michele Segreto e della società ASD Città di Paese.

Nel merito, viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento di un giovane calciatore in favore della ASD Città di Paese. Il Sig. Segreto, infatti in due occasioni durante la stagione sportiva 2021-2022 ha tentato di convincere il calciatore Giovanni Agnoli, tesserato con la società Pol. Indomita 21 Treviso, a tesserarsi dalla successiva stagione sportiva per la società ASD Città di Paese. La società viene chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Sig. Michele Segreto.

Il Tribunale ritiene che sia il Sig. Michele Segreto sia la società ASD Città di Paese vadano prosciolti.

Quanto denunciato, non ha trovato riscontro negli atti di indagine espletati dalla Procura. Tutti i calciatori che, nella prospettazione, sarebbero stati indotti dal deferito a trasferirsi dalla SSDARL Pol. Indomita 21 Treviso alla ASD Città di Paese, sentiti dalla Procura, hanno con fermezza negato tale circostanza. Né sussistono in atti altri elementi che possano confermare quanto lamentato.

Per tali motivi il Sig. Michele Segreto viene prosciolto dai relativi addebiti. Al proscioglimento del Sig. Michele Segreto consegue anche il proscioglimento della società per la quale lo stesso era tesserato, ASD Città di Paese, essendo la stessa stata deferita ai sensi dell’art. 6, comma 2 CGS.

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