Banche, istituti finanziari e imprese di assicurazione possono chiedere il rimborso IRAP, lo dice l’UE.

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Vicenza. È stata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 17 maggio scorso a stabilire, con la sentenza C-365/16, che la tassazione sui dividendi nei rapporti tra partecipate U.E. non possa superare il 5% dell’imponibile; e cio’ complessivamente per ogni forma di prelievo tributario. Una decisione che appare in netto contrasto con l’attuale normativa fiscale italiana per le banche, le società finanziarie e le imprese di assicurazione, che, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP prevede che i dividendi della partecipata concorrano alla formazione della base imponibile per il 50 per cento del loro ammontare.

In Italia il regime di esenzione IRES dei dividendi distribuiti a banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione da parte di loro controllate UE esaurisce l’imposizione consentita dalla Corte, con la conseguenza che appare indebita la tassazione ai fini dell’IRAP.

L’esenzione IRES delle intercompanies in Italia deve valere anche per l’IRAP

Nei casi di distribuzione utili inter companies (UE), infatti, entra in gioco la c.d. direttiva “Madre – Figlia” che, per evitare fenomeni di doppia imposizione, prevede l’esenzione della tassazione sugli utili della partecipata nella misura del 95%, solamente per l’IRES e non per l’IRAP.

Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia questo regime ha comportato e continua a comportare una errata e maggiore determinazione della base imponibile IRAP, ed un conseguente indebito versamento di tale imposta.

Banche, Assicurazioni e intermediari finanziari possono chiedere il rimborso IRAP

Per banche intermediari finanziari e imprese di assicurazione, che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/97, si apre la prospettiva dell’istanza di rimborso alle autorità competenti entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la quota di dividendi UE che ha concorso alla formazione della propria base imponibile IRAP.

Attenzione a quantificare correttamente la richiesta di rimborso

“Siamo soddisfatte – osservano le tributariste Angela Monti e Mara Pilla, rispettivamente avvocato e dottore commercialista – che la Corte di Giustizia sia intervenuta per riequilibrare una situazione che in Italia appare in palese contrasto con la direttiva comunitaria. Auspichiamo che il legislatore italiano intervenga a porre riparo a una tassazione indebita. Nell’attesa sarà compito della giurisprudenza riequilibrare l’iniquità causata dalla attuale normativa.”

“In fase di redazione dell’istanza di rimborso” aggiunge Mara Pilla “si dovrà prestare attenzione alla puntuale quantificazione dell’imposta da richiedere, non priva di profili di delicatezza, soprattutto per le successive implicazioni processuali, in termini di delimitazione della domanda che si potrà rivolgere alla Commissione Tributaria”.

“Dopo la presentazione dell’istanza di rimborso – conclude Angela Monti – non ci si può che attendere un duplice scenario: il diniego dell’Amministrazione, impugnabile avanti al Giudice Tributario, oppure il decorso del termine che integra il cosiddetto silenzio rifiuto, anch’esso impugnabile nella medesima giurisdizione”.?