Il Tar Lazio conferma la sanzione dell’Antitrust contro Mosole spa

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Spresiano (Treviso). È stata la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, presieduta dal giudice Carmine Volpe, a respingere il ricorso di Mosole spa contro la sanzione dell’Antitrust di circa 380 mila, per aver partecipato ad una intesa restrittiva della concorrenza nel settore dei calcestruzzi in Veneto.

Mosole spa è difesa dagli avvocati Bruno Barel partner dello studio legale trevigiano BM&A, con gli avvocati romani Philipp Fabbio e Luca Palatucci.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è difesa dall’avvocatura generale dello Stato.

Nel 2015 l’AGCM aveva notificato a calcestruzzi Mosole un provvedimento di accertamento della presunta responsabilità per aver partecipato ad una intesa restrittiva della concorrenza ed una sanzione di 368.836 euro. Il provvedimento è stato impugnato davanti al Tar Lazio che, con sentenza dello scorso 8 novembre, ha rigettato il ricorso di Mosole.

La vicenda riguarda una intesa restrittiva sui mercati di fornitura di calcestruzzo relativi a diverse aree del Nord-Est italiano, tra cui l’area “Venezia-Mare”, comprensiva dei comuni di Caorle, San Donà di Piave e Jesolo. Secondo l’AGCM, Mosole ed altre imprese (Superbeton S.p.a. (SPB); General Beton Triveneta S.p.a. (GBT), Ilsa Pacifici Remo S.r.l. (Ilsa), Jesolo Calcestruzzi S.r.l. (Jesolo), F.lli De Pra S.p.a. (De Pra), F.lli Romor S.r.l. (Romor) e Intermodale s.r.l.) si riunivano ogni settimana “per aggiornare il quadro dei cantieri contendibili grazie alle segnalazioni che ciascuna di essa aveva inviato alla società Intermodale, decidevano chi dovesse effettuare una determinata fornitura, ripartendosi così la clientela e fissando prezzi di riferimento per la vendita del calcestruzzo nelle specifiche aree.”

L’Antitrust ha sanzionato la potenzialità del sistema collusivo tra le imprese, che “rientra tra le più gravi restrizioni della concorrenza”, finalizzato a fornire informazioni rilevanti alle potenziali concorrenti. Le imprese “avevano dato luogo a una reciproca collaborazione allo scopo di sostituire la concorrenza con un meccanismo di concertazione delle rispettive politiche di prezzo e spartizione della clientela, eliminando l’incertezza derivante dal dispiegarsi del libero gioco della concorrenza, attraverso la fornitura di informazioni sensibili su clienti, volumi e prezzi.”

Il Tar Lazio ha respinto tutte le tesi della difesa di Mosole, evidenziando tra l’altro che “non è necessario che un’intesa anticoncorrenziale sia, per essere definita tale, orientata esclusivamente all’ampliamento di quote di mercato ma, anzi, un profilo di “anticoncorrenzialità” può ben essere riscontrato anche solo nel mantenimento delle quote originarie, soprattutto in periodo di crisi e contrazione del mercato come rappresentato dalla ricorrente.”

Scopri tutti gli incarichi: Bruno Barel – Barel Malvestio & Associati – BM&A; Philip Fabbio – Fabbio Philip; Luca Palatucci – Palatucci Luca;