Rigettato il ricorso di Idrogen in materia di autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici

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Nel contenzioso, la società Idrogen S.r.l. è affiancata dagli avvocati Bruno Barel e Luigi Ferrajoli.

La società Idrogen ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 1201/2022.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 1250 del 14 gennaio 2022, emesso dall’Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale III per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia – Ufficio delle Dogane di Verona, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi in qualità di trader ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e del decreto 12 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze presentata il 2 aprile 2021 e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

Oggetto della controversia è il diniego dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi terzi, in qualità di trader, chiesta dalla società Idrogen S.r.L. il 2 aprile del 2021 ai sensi della legge n.205 del 2017, emesso dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il provvedimento negativo è stato opposto alla richiedente per carenza dei requisiti soggettivi in capo all’aspirante licenziataria, nonché per inadeguatezza delle risorse economiche, finanziarie ed impiantistiche in suo possesso. In particolare la carenza dei requisiti soggettivi è stata fondata sulla presenza di elementi ostativi a carico del vertice societario di Comi S.r.L., in persona del sig. Giulio Damian, ritenuta società avente influenza dominante sulla richiedente Idrogen S.r.L.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata costituita che liquida in euro 3000,00 (eurotremila,00) complessive.

Scopri tutti gli incarichi: Bruno Barel – BM&A; Luigi Ferrajoli – Ferrajoli Luigi;