Accolto il ricorso del Comune di Lonigo per i lavori negli edifici scolastici finanziati tramite PNRR

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Nel contenzioso, il Comune di Lonigo è affiancato dall’avvocato Giorgio Trovato.

Il Comune di Lunigo propone appello avverso la sentenza n. 15637/2022 resa in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), che ha respinto il suo ricorso avverso l’esclusione dalla procedura di cui all’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di , chiedendo anche il risarcimento dei danni.

In particolare il Comune di Lonigo, al fine di accedere ai fondi PNNR previsti per il finanziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, ha presentato un progetto che prevede la realizzazione di una palestra direttamente collegata a una scuola primaria del territorio ma dimensionata in modo funzionale per servire anche altri plessi scolastici presenti nel territorio e carenti sotto tale profilo.

La richiesta di finanziamento è stata respinta previa istruttoria del resistente Ministero dell’istruzione e del merito, perché non risponderebbe ai requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) dell’avviso pubblico che, secondo la lettura datane dall’Amministrazione (alla quale il Giudice di primo grado ha aderito), imporrebbe che il progetto, per poter essere finanziato, garantisca una connessione diretta e protetta della nuova palestra non già con un edificio scolastico esistente ma con ciascuno degli istituti scolastici potenzialmente beneficiari della palestra stessa.

Il Comune appella la sentenza breve del TAR che ha recepito la predetta interpretazione del bando, interpretazione che secondo quanto dedotto sarebbe manifestamente illegittima e irragionevole per la violazione del bando e della normativa di riferimento e per l’intrinseca irragionevolezza sotto molteplici profili.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accoglie, in riforma dell’appellata sentenza breve, il ricorso di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla refusione, in favore del Comune appellante, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila) oltre ad IVA, CPA ed ulteriori oneri di legge ove previsti.

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