L’ex costruttore Guarda vince contro l’Agenzia delle Entrate

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Vicenza. È stata la quinta sezione della commissione Tributaria Regionale del Veneto, presieduta dal giudice Giuseppe Rosin, a dare ragione all’impresario Gianni Guarda che per la seconda volta ha ottenuto l’annullamento dell’avviso di accertamento tributario contro l’Agenzia delle Entrate di Vicenza.

L’imprenditore è assistito dal dottore commercialista Mara Pilla, partner dello studio Difensori Tributari Associati in Vicenza.

La vicenda era nata da un avviso di accertamento relativo al reddito Irpef del 2007, in cui l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione gli importi di euro 89.492 e 134.696 relativi a due operazioni effettuate dal Guarda. Nel primo caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, si sarebbe trattato di interessi che il Guarda avrebbe maturato da un finanziamento concesso alla società estera Emonia Nova D.D.O., mentre il secondo importo, di circa 135 mila euro sarebbe stato riferito, sempre secondo il Fisco, al maggior valore ottenuto dalla vendita della quota posseduta dal contribuente nella società Area Quattro Immobiliare s.r.l.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, in primo grado, aveva accolto il ricorso, ma l’Agenzia delle Entrate si era opposta alla decisione. Così è arrivata la pronuncia di secondo grado della Commissione tributaria Regionale del Veneto che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e deciso per l’annullamento degli atti impositivi del Fisco.

In particolare il giudice tributario regionale ha accolto le motivazioni della difesa del contribuente in entrambe le questioni.
Per quanto riguarda la presunta plusvalenza derivante dalla cessione delle quote della Area Quattro Immobiliare srl, il contribuente ha argomentato che l’Agenzia delle Entrate non ha considerato – nel determinare l’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione derivante dalla cessione delle quote della Area Quattro Immobiliare detenute dal Guarda – che esisteva parallelamente un finanziamento pro quota del Guarda alla società, rinunciato e dunque da computare a compensazione della plusvalenza.

Sul fatto presunto dal Fisco secondo cui il finanziamento di una società estera avrebbe prodotto al contribuente degli interessi che non erano stati assoggettati a tassazione, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto le prove della difesa del Guarda secondo cui “dalla contabilità della società e dai bonifici bancari relativi alle operazioni di finanziamento effettuate non si evince alcun pagamento di interessi correlato a tali importi.”

Con sentenza pubblicata il 10 febbraio scorso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto le tesi del contribuente condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Scopri tutti gli incarichi: Mara Pilla – DTA – Difensori Tributari Associati;